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Fornite dall’INPS le indicazioni operative in merito al differimento al 30 giugno 2021 dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19”, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 - Illustrate dall’Istituto le disposizioni dell’art. 7 del DL n. 79/21

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid-19 ammortizzatori sociali – Differimento termini di decadenza – INPS, messaggio n. 2310/21

18 Giugno 2021
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Con il messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, l’INPS fornisce indicazioni operative in merito al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotto dalla legge di conversione del Decreto Sostegni (cfr. comunicazione Ance del 25 maggio 2021).

Con il medesimo messaggio, l’Istituto illustra, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 7 del D.L. n. 79/21, relative al monitoraggio dei limiti di spesa previsti in via generale per i predetti trattamenti (cfr. comunicazione Ance del 9 giugno 2021).

 

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DECADENZIALI

La legge n. 69/21, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 41/21, ha introdotto all’art. 8 il comma 3-bis, che dispone il differimento al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale correlati all’emergenza Covid-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. La predetta disposizione si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

Con il messaggio qui illustrato, l’Istituto chiarisce l’ambito di applicazione della norma e fornisce le relative indicazioni operative.

Domande oggetto del differimento

I trattamenti correlati all’emergenza Covid-19 sono quelli di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, rientrano nel differimento al 30 giugno 2021, per quanto di interesse, tutte le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), di assegno ordinario (ASO) del FIS e di cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “Covid-19”, i cui termini di trasmissione ordinari siano scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Considerata la disciplina a regime sul termine di decadenza per l’invio delle domande di concessione dei suddetti trattamenti[1], ne consegue che possono beneficiare del differimento del predetto termine al 30 giugno 2021 le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione collocato nei suddetti mesi che si estende a quelli successivi.

Dal momento che resta invariata la disciplina prevista tempo per tempo dalle norme di riferimento, possono beneficiare del suddetto differimento del termine le istanze che rispettino le condizioni di accesso ai trattamenti di volta in volta stabilite dal legislatore, come illustrate nelle circolari e messaggi emanati dall’INPS. L’Istituto richiama l’attenzione, in particolare, sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle domande, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione eventualmente già adottati.

Non rientrano nel differimento qui illustrato, invece, i termini già oggetto della precedente moratoria prevista dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe (cfr. comunicazione Ance dell’11 marzo 2021).

Modelli SR41 semplificati oggetto del differimento

Il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti di cui sopra, i cui termini di decadenza siano scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

In considerazione di quanto previsto dalla disciplina a regime[2], il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini di trasmissione dei dati relativa sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021 sia a quelli la cui autorizzazione sia stata notificata al datore di lavoro nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla struttura territoriale INPS competente.

Modalità operative

Le indicazioni operative fornite dall’INPS differiscono in base alle seguenti fattispecie:

  • i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del suddetto differimento, non abbiano inviato istanze di accesso ai trattamenti, possono inviare le domande entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. A tal fine, vanno utilizzate le causali relative all’emergenza Covid-19 già istituite con riferimento alle discipline tempo per tempo vigenti;

 

  • nel caso di domande di accesso ai trattamenti, ricadenti nei periodi per cui opera il differimento qui illustrato, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione dell’istanza (respinte, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto): ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non è necessario riproporre nuove domande[3];

 

  • nel caso di domande di accesso ai trattamenti, già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non fosse intervenuta la decadenza: ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti, purché rientranti nel suddetto differimento dei termini, i datori di lavoro devono trasmettere entro e non oltre il 30 giugno 2021 una nuova istanza esclusivamente per tali periodi decaduti.

Anche con riferimento alla trasmissione dei dati di pagamento è prevista una distinzione:

  • i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non abbiano mai inviato i modelli SR41 semplificati, possono trasmetterli entro e non oltre il 30 giugno 2021;

 

  • nel caso di modelli SR41 semplificati, relativi a periodi interessati dal differimento, che siano stati già inviati e respinti per intervenuta decadenza, non è necessario riproporne l’invio. Le strutture territoriali dell’INPS, infatti, provvederanno alla liquidazione dei relativi trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che l’Istituto si riserva di fornire con un successivo messaggio.

In allegato al messaggio qui illustrato, l’INPS fornisce una tabella di sintesi relativa al differimento dei termini (per i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, cfr. allegato n. 1).

 

ART. 7 DEL D.L. N. 79/21

La normativa in materia di trattamenti di integrazione salariare con causale Covid-19 assegna all’INPS il compito di effettuare il monitoraggio della spesa e prevede che – qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati venga riscontrato l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato – l’Istituto non possa più adottare ulteriori provvedimenti concessori.

Durante l’attività di monitoraggio della spesa relativa all’anno 2021, l’Istituto ha comunicato ai Ministeri vigilanti l’avvenuto raggiungimento del limite di spesa, con la conseguente impossibilità di adottare ulteriori provvedimenti.

A seguito dell’interlocuzione tra l’Istituto e i Ministeri vigilanti, volta a individuare una soluzione definitiva alla copertura della spesa in via prospettica, l’art. 7 del D.L. n. 79/21 ha disposto quanto segue (cfr. la citata comunicazione Ance del 9 giugno 2021):

  • il trasferimento all’INPS delle risorse conservate in conto residui, pari a 707,4 milioni di euro per l’anno 2021, di cui al Decreto Ristori[4];

 

  • la rimodulazione, con effetto immediato e senza necessità di uno specifico decreto ministeriale, dell’importo destinato a finanziare la cassa integrazione speciale agricola (CISOA), che viene diminuito di 300 milioni di euro, con aumento corrispondente del finanziamento relativo alla cassa integrazione in deroga (CIGD);

 

  • l’autorizzazione espressa all’INPS per ampliare il limite delle autorizzazioni delle domande relative ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, individuando la quota delle ore autorizzabili per i periodi previsti dal Decreto Sostegni sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all’anno 2020.

 

 


[1] Le istanze di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza Covid-19 devono essere inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

[2] In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (o meglio, come precisato dall’INPS, dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione).

[3] Le strutture territoriali dell’INPS provvederanno all’istruttoria e definizione delle istanze già inviate.

[4] Art. 12 comma 13 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20

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