Ammessa la possibilità, per l’impresa di costruzioni, di fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus nella misura “ordinaria” per interventi di recupero in chiave energetica ed antisismica di un intero fabbricato destinato alla vendita e, per l’acquirente delle singole unità abitative, del Bonus Edilizia al 50% spettante per l’acquisto di case ristrutturate.
Questo l’importante chiarimento fornito nella Risposta ad interpello n.437 del 24 giugno 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate estende al massimo la possibilità di sfruttare i bonus fiscali per la riqualificazione dell’esistente e per l’acquisto di immobili ristrutturati, in conformità al dato letterale della norma ed alla tesi Ance.
In riferimento al caso specifico, riguardante un’impresa di costruzione (società di capitali – Srl), che esegue lavori di ristrutturazione edilizia comprendenti anche lavori energetici e di messa in sicurezza antisismica su un intero fabbricato abitativo destinato alla successiva vendita, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in particolare, che, in presenza di tutti i presupposti:
La compatibilità è giustificata dal fatto che i suddetti benefici, oltre ad essere rivolti a soggetti diversi, hanno differente base di calcolo: Ecobonus e Sismabonus sono applicati sui costi analiticamente riferibili agli interventi energetici ed antisismici, mentre il Bonus edilizia per l’acquisto di case ristrutturate è commisurato al prezzo di vendita dell’abitazione che, oltre al costo di recupero, è influenzato anche da altri fattori (luogo di ubicazione, andamento del mercato, misura e tipologia dell’immobile etc).
Tale pronuncia si aggiunge a quella già fornita nella Risposta 70/E/2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate, in pieno accoglimento della tesi Ance, aveva ammesso la compatibilità tra l’Ecobonus spettante ad un’impresa di costruzione che demoliva e ricostruiva un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, e il cd Sismabonus acquisti al 110% per le persone fisiche acquirenti delle nuove unità ricostruite in chiave antisismica[5].
[1] Cfr. ANCE “Sì ad Ecobonus e Sismabonus per beni merce e fabbricati locati” – ID n.40724 del 26 giugno 2020. Sul punto, cfr. anche Risposta 549/E/2020 e ANCE “Detrazione Eco+Sismabonus – OK per beni merce e locati – R. AdE n.549/E/2020” – ID n. 42502 del 23 novembre 2020
[2] Cfr. art.16, co.1, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013. In assenza di ulteriore proroga, l’agevolazione tornerà nella misura a regime pari al 36% di un ammontare pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere entro un massimo di 48.000 euro, da suddividere in 10 anni (art.16-bis, co.3, TUIR).
[3] Cfr. ANCE “Superbonus – I principali chiarimenti della CM 30/E/2020” – ID n.43005 dell’8 gennaio 2021.
[4] Cfr. Art.121, co.2, lett.a, DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020.
[5] In questa ipotesi, si evidenzia che all’impresa è riconosciuto il solo Ecobonus e non anche il Sismabonus, in quanto per l’intervento antisismico l’agevolazione spetta al successivo acquirente delle unità ricostruite. E’ inoltre necessario che l’impresa tenga separate le spese riferite all’intervento energetico, per le quali fruisce dell’Ecobonus, da quelle per i lavori di messa in sicurezza sismica, per lei non agevolate – cfr. ANCE “Compatibilità fra Ecobonus e Sismabonus acquisti – Risposta n.70/E/2021” – ID n.43406 del 4 febbraio 2021.
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