Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 103/21, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”, in vigore dal 21 luglio 2021.
Il D.L. introduce, tra l’altro, alcune disposizioni per i lavoratori delle grandi imprese in crisi, che di seguito si illustrano per opportuna conoscenza.
Articolo 3 – trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale
In via eccezionale, le imprese con almento 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale[1] possono richiedere il trattamento di CIGO con causale “Covid-19”[2] per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2021.
A tal fine, è stabilito un limite massimo di spesa di 21,4 milioni di euro perl’anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all’INPS.
Ai datori di lavoro che richiedono il suddetto trattamento di integrazione salariale si applica il divieto di licenziamento per la durata del trattamento stesso fruito entro il 31 dicembre 2021. Il divieto non si applica nelle ipotesi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo e fallimento.
Articolo 4 – Modifiche all’art. 43-bis del D.L. n. 109/18
Sono estese all’anno 2022 le disposizioni di cui al citato art. 43-bis, in materia di esonero dal pagamento delle quote di accontonamento TFR e dal c.d. ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano fruito del trattamento di CIGS per cessazione di attività di cui all’art. 44 del medesimo D.L. n. 109/18[3]
[1] Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 207/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 231/12.
[2] Di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20.
[3] Si riporta il testo dell’art. 43-bis del D.L. n. 109/18, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/18, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 103/21:
“1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 44, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefìci sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. […]”
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