Si segnala che, con nota n. 4639/21, dal titolo “Tutela dei lavoratori – Stress termico ambientale”, l’INL, in considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d’intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, ha segnalato l’opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, ex art. 7, d.lgs. n. 81/2008.
Tali iniziative, scrive l’INL, potranno richiamare i contenuti della circolare 18 maggio 2021 “Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2021 in relazione all’epidemia COVID-19” con cui il Ministero della Salute ha fornito indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore (https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp), gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l’individuazione delle possibili misure di mitigazione la cui documentazione è consultabile alla Sezione “Microclima” del Portale Agenti Fisici, al seguente link: https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT.
Al proposito, si rammenta ai datori di lavoro che la valutazione dei rischi deve tener conto anche del microclima, agente di rischio fisico, ai sensi dell’articolo 180 del d.lgs. n. 81/08.
Con riferimento specifico al settore dell’edilizia, l’INL ricorda che, nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/08, sono previsti obblighi e responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro, desumibili dagli art. 92 e 96, oltre che dall’allegato XV.
La nota segnala, inoltre, che nel corso delle predette iniziative sarà rappresentato alle aziende quanto previsto dall’INPS nel Messaggio n. 1856 del 03/05/2017: “le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.
Conclude la nota ribadendo che “il personale ispettivo dell’INL, nel corso dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza, nei settori di competenza previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 81/08, presterà particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall’innalzamento delle temperature ed alle misure adottate al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato d.lgs. n. 81/08, tenuto conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.”
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