Nel S.O. n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 è stata pubblicata la legge n. 106/21 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 73/21, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (Decreto Sostegni Bis).
Facendo seguito alla comunicazione Ance del 26 maggio 2021, avente a oggetto le disposizioni in materia di lavoro e previdenza introdotte dal citato Decreto, si illustrano le novità della legge di conversione (per quanto di interesse per il settore), in vigore dal 25 luglio 2021.
In via preliminare, si segnala che,in fase di conversione, il D.L. n. 73/21 è stato integrato con le disposizioni introdotte dal successivo D.L. n. 99/21, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” (cfr. comunicazione Ance del 1° luglio 2021).[1]
Di conseguenza, la legge di conversione dispone l’abrogazione del suddetto D.L. n. 99/21, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.
Di seguito le ulteriori disposizioni di interesse introdotte dalla medesima legge di conversione.
Art. 32-bis – Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio
Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e non, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive.
Art. 41-bis – Modifica all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015 in materia di lavoro a tempo determinato
Sono state introdotte modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, di cui all’art. 19 del DLgs n. 81/2015 [2]
In particolare, l’art. 41-bis ha aggiunto, tra le condizioni di cui al comma 1[3] del citato art. 19, che consentono di apporre a tale contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche la seguente ulteriore causale: « b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 ».
Pertanto, sarà possibile stipulare un contratto a tempo determinato, di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, anche in presenza delle specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (art. 51 del D.Lgs n. 81/2015).
Inoltre, in virtù di tale modifica, ai sensi di quanto previsto all’art. 21[4] del medesimo decreto legislativo, sarà possibile rinnovare e prorogare (dopo i primi 12 mesi) i contratti a termine, anche in presenza della suddetta ulteriore condizione.
L’art. 41-bis del decreto ha, altresì, introdotto un ulteriore comma all’art. 19 volto a specificare che il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, può essere apposto ai suddetti contratti di lavoro anche qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51 (ai sensi della suddetta lettera b-bis) del comma 1), solo fino al 30 settembre 2022.
In tal modo sembrerebbe essere stato limitato temporalmente, fino al suddetto termine, l’ambito di applicazione dell’ulteriore condizione per la sola stipula del contratto a tempo determinato di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, e non anche per le proroghe o i rinnovi di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015.
Sul punto, si segnala la nota di commento di Confindustria che si allega per opportuna informativa.
Infine, si riporta di seguito il testo del citato art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015, come modificato dall’art. 41-bis qui illustrato:
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51.
1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
Omissis
Art. 48-bis – Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti
E’ previsto un credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti[5].
La disposizione riconosce a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2021.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge in argomento è prevista l’adozione di apposito decreto interministeriale per le relative disposizioni attuative.
Art. 49 – Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
La legge di conversione ha aggiunto all’art. 49 i nuovi commi 2-bis e 2-ter, con cui viene rifinanziata ed estesa all’anno 2021 la misura introdotta dall’art. 94-bis comma 1 del D.L. n. 18/20 (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019”.
Nello specifico, pertanto, la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell’art. 44 comma 11-bis del D. Lgs. n. 148/2015, può erogare negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di 12 mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. Tale misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al citato D. Lgs. n. 148/2015.
Art. 50-quater – Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria
Per completezza di informazione, si segnala che alla Regione Calabria viene assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati, già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla Regione stessa. Tale contributo è finalizzato all’integrazione dell’indennità.
Art. 60-bis – Modifica del comma 536 dell’art. 1 della legge n. 178/20
Si segnala, infine, l’art. 60 bis, modificativo del comma 536 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, con il quale, al fine di sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate negli anni 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/97, fino al 100 per cento dell’importo delle donazioni effettuate per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, fino all’importo massimo di 100.000 euro.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in argomento è prevista l’adozione di apposito decreto interministeriale per le relative disposizioni attuative, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Da ultimo, si riportano di seguito i nuovi riferimenti normativi delle disposizioni di interesse già introdotte dal citato D.L. n. 99/21[6], che la legge di conversione del D.L. n. 73/21, qui illustrata, ha fatto confluire nel testo di quest’ultimo.
Oggetto |
Disposizione di legge originaria (D.L. n. 99/21)
|
Attuale disposizione del D.L. n. 73/21 introdotta dalla legge di conversione |
Ulteriore trattamento di cassa integrazione straordinaria (13 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 4, 5, 21 e 22 del d. lgs. n. 148/15) |
Art. 4 comma 8 (che aggiunge art. 40-bis al D.L. n. 73/21) |
Art. 40-bis (già introdotto dal D.L. n. 99/21) |
Istituzione del “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” |
Art. 4 commi 11 e 12
|
Art. 50-bis commi 8 e 9 |
Modifica dell’art. 19 comma 3 primo periodo del D.L. n. 18/20 (Decreto Cura Italia) |
Art. 4 comma 13 lett. a)
|
Art. 50-bis comma 10 lett. a) |
[1] Per completezza di informazione, si segnala che la legge di conversione ha integrato, altresì, il D.L. n. 73/21 con le disposizioni del D.L. n. 89/21, recante “Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario”.
[2] Apposizione del termine e durata massima
[3] a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
[4] Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.
[5] Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al d.p.r. n. 917/1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/97, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000.
[6] Per l’illustrazione delle disposizioni riportate in tabella, si rinvia alla citata comunicazione Ance del 1° luglio 2021.
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