Bonus facciate: messe a sistema tutte le novità normative e le risposte ad interpello nella nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate
Bonus facciate fino a fine 2021: per le persone fisiche vale la data del bonifico a prescindere dalla fine dei lavori, mentre per le imprese vale la data di ultimazione dell’intervento, non rilevando il momento del pagamento delle spese.
Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate che, dopo un anno e mezzo dalle prime indicazioni[1], aggiorna la propria Guida sul Bonus Facciate alla luce della proroga sino al 31 dicembre 2021 (legge 178/2021)[2] e dell’introduzione (per le spese sostenute nel biennio 2020-2021) della possibilità di fruire della detrazione anche sotto forma di cessione del corrispondente credito d’imposta o dello sconto in fattura (art.121 DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020)[3].
In primo luogo, va ricordato che il Bonus Facciate è una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese documentate e sostenute dal contribuente per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444.
Con la recente Guida, l’Amministrazione finanziaria, ripercorrendo le caratteristiche principali dell’agevolazione e mettendo a sistema le diverse risposte ad interpello fornite sul bonus, puntualizza alcuni aspetti tra i quali:
In merito a tali opzioni, viene inoltre chiarito che, se più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile di cui sono possessori, ciascuno può decidere se usufruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri. Per esempio, nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici non è necessario che tutto il condominio scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante: alcuni condòmini possono scegliere di beneficiare della detrazione e altri dello sconto in fattura o della cessione del credito;
Sul tema viene poi specificato che, se l’immobile si trova in parte in “zona di completamento B3” e per la restante superficie in “zona attività terziarie”, il bonus spetta sull’intero immobile se il contribuente dispone di una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza della “zona attività terziarie” alla “zona B”. In caso contrario, spetta limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell’edificio insistente sulla “zona di completamento B3”;
I suddetti DM 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”), 11 marzo 2008 e 6 agosto 2020 (“Requisiti Ecobonus”) non si applicano agli interventi effettuati su immobili di notevole interesse pubblico (Parte seconda e art.136, co.1, lett. b-c, Codice dei beni culturali e del paesaggio) soltanto nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del predetto Codice, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto sotto il profilo storico, artistico e paesaggistico.
In termini di adempimenti, sempre per gli interventi sulla facciata influenti dal punto di vista termico, viene specificato che i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
[1] Cfr. ANCE “Bonus Facciate: Prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate” – ID n. 38495 del 17 febbraio 2020.
[2] Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2021 – Misure fiscali d’interesse” – ID n. 43194 del 20 gennaio 2021.
[3] Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” – ID n. 41108 del 24 luglio 2020.
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