E’ stato adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto n. 170 del 6 agosto 2021[1], che definisce le modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.
Tale Decreto è in attesa di registrazione da parte della Corte di Conti ed entrerà in vigore[2] il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro (sezione pubblicità legale).
In particolare, le previsioni riportate nel decreto, che si applicano a partire dai distacchi in essere alla data di entrata in vigore del decreto, si riferiscono a:
Per le comunicazioni obbligatorie preventive riportate alla suddetta lettera a) il decreto ha confermato l’adozione di:
Il prestatore di servizi dovrà inviare una comunicazione, con il modello UNI_distacco_UE di cui all’allegato A), entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, secondo le modalità previste dall’allegato C). Tale comunicazione potrà essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco.
Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificato con il suddetto modello (allegato A) e con le suddette modalità (allegato C).
La variazione della data di inizio di distacco dovrà essere inviata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco.
Il decreto ha inoltre previsto che la comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata di cui alla lettera b) dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco.
La comunicazione preventiva di cui alla lettera a) vale come notifica motivata per i distacchi di lunga durata qualora la durata sia superiore a 12 mesi sia già predeterminata all’inizio del distacco.
Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto e ai relativi allegati.
[1] Con i relativi allegati
[2] Con contestuale abrogazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016
[3] 1. L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell’impresa distaccante;
b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h) generalità del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento;
i-bis) nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, i dati identificativi dell’impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia
[4] 2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del prestatore di servizi il periodo di cui al comma 1 è esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalità secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all’articolo 10, comma 2.
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