L’Inps, con l’allegato messaggio n. 2842/2021, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19 di cui all’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.
L’Istituto, facendo seguito al messaggio n. 1667/2021 (Cfr. comunicazione Ance del 30.04.2021), ha fornito i seguenti chiarimenti:
Quarantena – art. 26, co.1 [1]
Lavoratori “fragili” – art. 26, co.2[2]
Eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19 – art. 26, co.6[4]
L’Istituto ha, pertanto, precisato che la valorizzazione dei periodi nell’estratto conto dell’assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l’anno 2020, in relazione a:
Per l’anno 2021, si determina, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente a:
Per quanto non riportato nella presente si rinvia al messaggio allegato.
[1] 1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto
[2] 2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
[3] ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020
[4] Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica
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