L’INL, con l’allegata nota n. 6023 del 27 agosto 2021, ha disposto l’attivazione di una campagna straordinaria di vigilanza in edilizia, in attuazione del Documento di Programmazione della Vigilanza 2021.
Gli accertamenti avranno luogo nell’ultimo quadrimestre dell’anno in corso e saranno rivolti ad imprese oggetto di fondate segnalazioni o richieste di intervento o anche individuate tramite le analisi di rischio ricavabili dall’elaborazione dei dati delle notifiche preliminari e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse Edili[1]. A tal fine si terrà conto dei precedenti ispettivi e di criteri ulteriori, quali: l’inattività dell’azienda, con ripresa dell’attività a ridosso del periodo di vigenza dei bonus anno 2021 relativi all’edilizia; il distacco transnazionale; le imprese in rete; la presenza di un rischio infortunistico maggiore dovuto alla rotazione del personale impiegato e la compresenza in cantiere di più imprese.
Le verifiche, in particolare, riguarderanno: le condizioni di salute e sicurezza, il rispetto dei protocolli anticontagio e la veridicità, effettività e adeguatezza dei percorsi formativi e della relativa attestazione; la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edili, ai falsi part time, alla verifica della genuinità delle posizioni artigiane e dei frequenti sottoinquadramenti dei lavoratori; la gestione e la regolarità dei distacchi, degli appalti e dei subappalti e la verifica della conformità normativa delle attrezzature di lavoro e delle macchine e le relative modalità di utilizzo.
Al fine di evitare una duplicazione di intervento gli ITL cercheranno di condividere le misure e le procedure operative con le ASL.
Inoltre, la nota rinvia ai contenuti di note precedenti tra le quali la n. 4639 del 2 luglio 2021 in materia di stress termico-ambientale[2], la n. 5223 del 19 luglio 2021 in materia di DURC di congruità[3] e la n. 7298 del 10 agosto 2017 sulle comunicazioni alle Casse Edili da parte degli Ispettori territoriali dei dati necessari per il recupero della contribuzione[4].
[1] Come previsto dal protocollo sottoscritto lo scorso 11 marzo 2021 tra INL e CNCE (cfr. comunicazione Ance 11 marzo 2021).
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