Si informa che sono disponibili, sul portale Inail, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo, il nuovo modello per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la relativa guida per la compilazione.
Il modulo riguarda gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare l’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online, presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2022, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
Con riferimento agli interventi, si segnala che, per le imprese edili, l’Istituto conferma il raggiungimento del punteggio più alto in caso di adozione del modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11751-1 (intervento E-8) o di applicazione della Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018 “Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni – Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000” (intervento E-10).
Le novità riguardano l’inserimento dell’intervento C-6.1 sulla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi”.
Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi) è stato inserito anche il noleggio o il leasing delle macchine, escluso, invece, per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).
Sono state migliorate, scrive l’Inail, le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata la documentazione probante, anche al fine di agevolare le aziende in sede di presentazione delle domande.
È stata, altresì, inserita una nuova colonna “Limitazioni”, che fornisce indicazioni sulla selezionabilità dell’intervento e sull’adozione delle relative misure.
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