CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (3201/C)
L’Aula ha licenziato, in via definitiva, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Commissione Affari sociali identico a quello trasmesso dal Senato.
Il testo prevede in particolare, una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare. Tale misura transitoria consiste in un assegno mensile, subordinato a specifici requisiti, il cui importo, con riferimento a ciascun figlio, è determinato in base all’ISEE .
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 27/2021 e 29/2021
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
-Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (3161/C)
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti.
Il provvedimento è volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PSNC.
Il provvedimento, in scadenza il 13 agosto 2021, passa ora all’esame del Senato (DDL 2336/S).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI
DALLE COMMISSIONI DI MERITO
–Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello (DDL 2435/C)
La Commissione Giustizia ha concluso l’esame, in sede referente, in prima lettura, del provvedimento in oggetto con modifiche al testo iniziale, tra cui, in particolare, si evidenziano le seguenti:
Articolo 1
Viene previsto, in particolare, quale criterio di delega, l’abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e l’introduzione come pene sostitutive delle pene detentive: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria.
Emendamento 1.502 del Governo
Viene previsto, in particolare, –tra i criteri di delega – la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, a seguito di invio dell’autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima e dell’autore del reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti dal provvedimento.
Emendamento 1.503 del Governo
Articolo 8
In relazione alle condizioni di improcedibilità, si prevede, quale ulteriore criterio di delega – l’estensione del regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni.
Emendamento 8.500 del Governo
Articolo 14
In tema di prescrizione del reato, viene, tra l’altro, introdotto l’articolo 161 bis del Codice penale in cui si dispone che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.
Emendamento 14.500 del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene modificato il Codice di procedura penale, introducendo l’articolo 344-bis sull’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. In particolare, viene previsto che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.
Così come la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.
Tali termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine della redazione della sentenza di cui all’articolo 544 Cpc.
Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata suddette, quando si procede per alcune fattispecie i delitti, tra cui i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale o per delitti di associazione mafiosa, scambio politico mafioso, associazione finalizzata allo spaccio, violenza sessuale. Quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416- bis.1, primo comma, del codice penale (circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose), i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.
Viene previsto, altresì, che per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d’appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per cassazione di ulteriori sei mesi.
Emendamento 14.0.500 del Governo e subemendamento 0.14.0500.337 dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Viene istituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria quale organismo di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario.
Emendamento 15.0.500 del Governo
Scheda emendamenti in Commissione
Il provvedimento è volto a rendere il processo penale più veloce ed efficiente, assicurando l’efficacia della risposta giudiziaria nel rispetto delle garanzie difensive. Il testo reca in particolare una delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
-Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente” (DDL 3156/C)
La Commissione Affari costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dal Senato.
Scheda emendamenti in Commissione.
Il disegno di legge ha la finalità di introdurre nell’ ordinamento un esplicito riconoscimento costituzionale del diritto all’ambiente attraverso la modifica dell’art. 9 della Costituzione, per affermare il diritto di ciascun uomo all’ambiente e per sancire l’esigenza che l’oggetto di questo diritto, cioè l’ambiente, venga considerato come patrimonio comune. In particolare, nel testo come approvato, viene previsto che la Costituzione tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Per l’iter precedente si vedano le Sintesi nn. 20/2021 S e 23/2021 S.
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