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Rinviato il Codice delle Crisi d'impresa

Archivio, Fiscalità e incentivi

Via libera alla proroga del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza al 2022

6 Agosto 2021
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L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019 è stata prorogata dal 1° settembre 2021 al 16 maggio  2022. Rinviata al 31 dicembre 2023 anche l’applicazione degli indici di allerta finalizzati a far emergere la crisi prima dell’insolvenza.

Lo prevede il  Decreto Legge recante “Misure Urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, approvato dal Consiglio dei Ministri e in corso di pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale”.

Vengono, così, accolte le istanze dell’ANCE che in questi mesi ha proseguito le proprie iniziative presso tutte le Sedi istituzionali, al fine di consentire un ulteriore rinvio della riforma della disciplina dell’insolvenza, necessaria anche a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

L’ulteriore proroga del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022[1] giunge anche a seguito delle valutazioni dell’apposita Commissione di riforma, istituita con D.M. 22 aprile 2021, presso il Ministero della Giustizia, i cui lavori si sono conclusi nel mese di giugno 2021, con l’obiettivo di formulare proposte integrative e correttive al medesimo Codice:

    • in attuazione della Direttiva 2019/1023/UE in materia di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e interdizioni;
    • in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
      Il Provvedimento contiene ulteriori disposizioni in materia di crisi d’impresa, tra le quali l’istituzione, a partire dal prossimo 15 novembre 2021, della “composizione negoziata della crisi” per agevolare il risanamento di impresa in stato di crisi (situazione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale), ma con potenzialità di restare sul mercato anche attraverso un processo di ristrutturazione aziendale (stato di crisi temporaneo e reversibile). Il nuovo istituto, di carattere stragiudiziale, e che si attiva su base volontaria, prevede l’intervento di un esperto indipendente (scelto da un elenco istituito presso le Camere di Commercio), con il compito di facilitare il risanamento dell’impresa. L’accesso alla composizione negoziata della crisi viene accompagnato con misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari).
      Si rinvia a una successiva comunicazione dell’ANCE l’approfondimento delle novità introdotte dal Decreto legge.  
      Al riguardo, si ricorda che nel corso dell’ultimo anno si sono susseguiti una serie di interventi normativi volti a prorogare:
  • al 30 aprile 2022 (termine ordinario di approvazione dei bilanci 2021), l’obbligo di nomina degli organi di controllo per le s.r.l., in presenza di determinate condizioni (art.51-bis del D.L. Rilancio – D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020);
  • la decorrenza delle segnalazioni d’allerta dell’Agenzia delle Entrate (dal 2023), dell’INPS e dell’agente della riscossione (dal 2022), come creditori qualificati circa la situazione di debito dell’impresa, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.15, co.7, del D.Lgs. 14/2019)[2].

Al riguardo, per l’Agenzia delle Entrate, è stato prorogato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo coincida con i termini delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa[3].

Invece, sempre in considerazione della pandemia da Covid-19 sono state adottate una serie di misure ulteriori, volte ad anticipare[4] l’entrata in vigore di alcuni istituti relativi alla composizione della crisi d’impresa, al fine di favorire gli operatori in chiave anti-emergenza sanitaria. In particolare, si tratta di:

  1. disposizioni temporanee ai fini della redazione del bilancio (art.7 del D.L. Liquidità) [5];
  2. misure in materia di sovraindebitamento (art.4-ter del D.L. Ristori)[6];
  3. misure in materia di transazione fiscale (art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid)[7];
  4. sospensione delle regole societarie in materia di perdita del capitale sociale (Legge di Bilancio 2021)[8].

 

 

 


[1] Si ricorda che la precedente scadenza ai fini dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa era stata fissata al 1° settembre 2021(cfr. l’art.5 del D.L. Liquidità – D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020).

[2] Cfr. l’art.5, co.14, del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 69/2021 (cd. “D.L. Sostegni”).

[3] Infatti, la comunicazione relativa alla liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) va inviata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del periodo, ossia entro il 31 maggio.

Cfr. l’art. 21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010:

“1. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro I’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

(omissis).

[4] Alcune di queste disposizioni sono state  già inserite nel Codice della crisi d’impresa dal D.Lgs. correttivo allo stesso (D.Lgs. 147/2020), la cui entrata in vigore è stata prorogata al 16 maggio 2022.

[5] Cfr. l’art.7 del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020.

[6] Cfr. l’art.4-ter del D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 176/2020.

[7] Cfr. l’art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid – D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 159/2020.

[8] Cfr. l’art.1, co.266, della legge 178/2020.

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