L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019 è stata prorogata dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. Rinviata al 31 dicembre 2023 anche l’applicazione degli indici di allerta finalizzati a far emergere la crisi prima dell’insolvenza.
Lo prevede il Decreto Legge recante “Misure Urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, approvato dal Consiglio dei Ministri e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.
Vengono, così, accolte le istanze dell’ANCE che in questi mesi ha proseguito le proprie iniziative presso tutte le Sedi istituzionali, al fine di consentire un ulteriore rinvio della riforma della disciplina dell’insolvenza, necessaria anche a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto.
L’ulteriore proroga del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022[1] giunge anche a seguito delle valutazioni dell’apposita Commissione di riforma, istituita con D.M. 22 aprile 2021, presso il Ministero della Giustizia, i cui lavori si sono conclusi nel mese di giugno 2021, con l’obiettivo di formulare proposte integrative e correttive al medesimo Codice:
Al riguardo, per l’Agenzia delle Entrate, è stato prorogato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo coincida con i termini delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa[3].
Invece, sempre in considerazione della pandemia da Covid-19 sono state adottate una serie di misure ulteriori, volte ad anticipare[4] l’entrata in vigore di alcuni istituti relativi alla composizione della crisi d’impresa, al fine di favorire gli operatori in chiave anti-emergenza sanitaria. In particolare, si tratta di:
[1] Si ricorda che la precedente scadenza ai fini dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa era stata fissata al 1° settembre 2021(cfr. l’art.5 del D.L. Liquidità – D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020).
[2] Cfr. l’art.5, co.14, del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 69/2021 (cd. “D.L. Sostegni”).
[3] Infatti, la comunicazione relativa alla liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) va inviata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del periodo, ossia entro il 31 maggio.
Cfr. l’art. 21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010:
“1. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro I’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
(omissis).
[4] Alcune di queste disposizioni sono state già inserite nel Codice della crisi d’impresa dal D.Lgs. correttivo allo stesso (D.Lgs. 147/2020), la cui entrata in vigore è stata prorogata al 16 maggio 2022.
[5] Cfr. l’art.7 del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020.
[6] Cfr. l’art.4-ter del D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 176/2020.
[7] Cfr. l’art.3, co.1-bis, del D.L. proroga Covid – D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 159/2020.
[8] Cfr. l’art.1, co.266, della legge 178/2020.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |