L’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative per usufruire dell’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Con la Circolare n.11/E del 22 settembre 2021, infatti, viene dettagliato l’ambito applicativo di questa misura di favore, stabilita dall’art.4, co.4-6, del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 69/2021 (cd. D.L. Sostegni).
Al riguardo, la C.M. 11/E/2021 si aggiunge al Decreto 14 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e finanze, che ha definito gli adempimenti previsti per gli enti creditori e per l’agente della riscossione.
L’annullamento automatico riguarda i debiti relativi a cartelle di pagamento di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, ivi compreso il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni[1], risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’annullamento riguarda anche le cartelle esattoriali che accedono alla cd. “rottamazione-ter” ed al “saldo e stralcio”.
Il beneficio è riservato ai soggetti (persone fisiche e non) con reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nel periodo d’imposta 2019, fino a 30.000 euro.
In particolare, ai fini della verifica di tale limite reddituale, l’Agenzia delle Entrate specifica che occorre fare riferimento:
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato un servizio specifico su proprio sito internet, mediante il quale è possibile verificare se il proprio debito può essere oggetto di annullamento automatico.
[1] Restano, invece, esclusi dal computo dei 5.000 euro gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
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