Ammesso il Bonus facciate per i lavori di recupero effettuati su facciate visibili solo dal mare, negato, invece, per gli interventi realizzati su facciate interne benché di pregio.
È quanto concluso dall’Agenzia delle Entrate con le Risposte n. 595 del 16 settembre 2021, e n. 606 del 17 settembre 2021 entrambe in tema di Bonus facciate, incentrate, in particolare, sull’ambito oggettivo di applicazione della detrazione.
Si ricorda, che il Bonus facciate consente di detrarre, in 10 anni, il 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici: la parte anteriore, frontale e principale e, in generale, i lati che ne costituiscono il perimetro esterno. Come ribadito dalla CM 2/E/2020 le facciate “interne” sono ammesse all’agevolazione solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Questo perché, come spesso ricordato dall’Agenzia delle Entrate, ratio della norma è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano.
Spesso, come nel caso delle due risposte in commento, i quesiti dei contribuenti riguardano proprio il concetto di facciata “visibile dall’esterno” al fine di poter fruire, o meno dell’agevolazione.
In particolare, la Risposta n.595/2021 ammette all’incentivo i lavori di recupero dell’involucro esterno di un fabbricato collocato in prossimità di una costa, anche se la facciata oggetto di intervento è visibile “solo dal mare”.
Al riguardo viene citata la nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021 del Ministero della cultura nell’ambito della quale è stato precisato che i lavori effettuati su un edificio situato sulla costa non ricadono tra le esclusioni menzionate dalla CM 2/E/2020 che riguardano, invece, gli interventi su facciate interne o superfici confinanti con spazi interni.
Diversamente, la Risposta n. 606/2021 esclude dall’accesso al bonus gli interventi realizzati su una facciata interna di pregio che non è visibile dalla strada pubblica ma esclusivamente dagli utenti di un museo facente parte del medesimo compendio immobiliare. Anche in tal caso viene ribadito quanto precisato dalla CM 2/E/2020 in merito alla esclusione dal bonus delle facciate interne, a prescindere dalla circostanza che esse siano “destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti”.
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