Chi intende effettuare interventi di risparmio energetico sulle facciate esterne degli edifici, fino al 31 dicembre 2021 può godere del Bonus Facciate e detrarre il 90% dei costi sostenuti senza limite di spesa. Questo tipo di lavori deve rispettare determinati requisiti tecnici e seguire delle procedure specifiche.
Per fare il punto su questi aspetti, l’ENEA aggiorna il Vademecum sul Bonus Facciate relativo, esclusivamente, agli interventi di coibentazione delle strutture verticali. Nel documento, infatti, vengono riepilogati i requisiti tecnici degli interventi ammessi, le spese agevolate e la documentazione produrre e conservare, rimandando per gli aspetti più strettamente fiscali alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, infatti, che fino al 31 dicembre 2021, chi effettua interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici che si trovano nelle zone A o B ai sensi del DM n.1444/68[1] o in quelle ad esse assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali, può portare in detrazione il 90% delle spese sostenute, senza vincolo di spesa.
Se, poi, l’intervento incide sull’edificio dal punto di vista termico (es. cappotto, isolamento termico delle pareti opache) o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda, deve soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 e quelli fissati dall’Allegato E al Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti Ecobonus” e comporta la trasmissione all’ENEA di una serie di dati.
La guida dell’Enea riguarda, per l’appunto, gli interventi effettuati sulle strutture opache verticali delle facciate esterne che hanno un’incidenza sul risparmio energetico e ricorda all’utente le correte procedure da seguire.
[1] Zone A: interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
Zone B: totalmente o parzialmente edificate, considerando per quest’ultime le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona (1/8 di superficie edificata) e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
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