Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.36 del 16 settembre u.s, ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
In particolare con riguardo al lavoro pubblico viene previsto che:
-è tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
-il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
-l’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.
Con riguardo al lavoro privato viene previsto che:
-sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato;
-il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
-come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni;
-il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
-è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass;
-per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Il decreto prevede, inoltre:
-l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione;
-il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo;
-entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.
Ha poi deliberato l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse finanziarie stanziate con le delibere del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi metereologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019.
Ha, inoltre, autorizzato il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ad approvare il progetto definitivo del collegamento ferroviario dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, nonché a emettere il relativo provvedimento di compatibilità ambientale.
In aggiunta ha deliberato la nomina della dottoressa Annunziata Ciardi quale Vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Infine ha esaminato alcune leggi regionali decidendo di non impugnare tra l’altro le seguenti:
-legge della Regione Valle d’Aosta n. 18 del 13/07/2021, “Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti)”;
-legge della Regione Valle d’Aosta n. 19 del 26/07/2021, “Disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19”;
-legge della Regione Piemonte n. 22 del 29/07/2021, “Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”;
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