Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia (cfr. da ultimo comunicazione Ance del 3 agosto 2021), per segnalare che l’INPS, con il messaggio n. 3050/2021, ha fornito le istruzioni operative per la richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione, introdotto dal Decreto Sostegni bis, da presentarsi tramite il modulo di istanza on-line “RIOC”, disponibile dal 15 settembre u.s. all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it.
Si rammenta che l’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Per fruire dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto domanda di ammissione all’esonero tramite il predetto modulo on-line, fornendo le seguenti informazioni:
indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Ricevuta la richiesta, l’Istituto provvederà a verificare l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie; a calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata; a verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto; ad informare, mediante comunicazione in calce al modulo on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero, individuando l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
L’Istituto precisa, altresì, che sarà verificata la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, la fruizione della misura non sarà autorizzata.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, si sottolinea che la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.
Si precisa, inoltre, che, in caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, incluso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.
Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo sei mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Come già precisato nella precedente circolare n. 115/2021, la fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile.
In ordine all’esposizione dei dati inerenti l’esonero nel flusso Uniemens, relative anche alle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell’articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c., si rinvia alle dettagliate istruzioni riportate nella circolare in argomento.
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