La CNCE, con la comunicazione n. 794/2021, da notizia della pubblicazione del d.l. n. 127/2021 contenente le disposizioni in materia di Green Pass sui luoghi di lavoro.
La CNCE, con l’allegata comunicazione n. 794 dell’8 ottobre 2021, ha dato notizia[1] della pubblicazione del d.l. n. 127/2021 contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
In particolare, la CNCE ricorda che, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, chiunque presti, a qualunque titolo, attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, in azienda, è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde Covid-19 ai fini dell’accesso ai luoghi in cui si svolge la prestazione. Sono, tuttavia, esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Le modalità di organizzazione del controllo sono definite dal datore di lavoro, purché le verifiche siano condotte secondo le modalità indicate nel DPCM del 17 giugno 2021[2]. La disciplina prevede, inoltre, sanzioni[3] sia per il datore di lavoro[4] che per il lavoratore[5] che non rispettino le suddette prescrizioni. Il lavoratore che non risulti in possesso di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato[6].
[2] Utilizzo dell’App “VerificaC19”; esibizione su richiesta, da parte del soggetto da verificare, di un documento di identità; divieto di raccolta dei dati del soggetto controllato.
[3] Le sanzioni saranno adottate dai Prefetti, a seguito di trasmissione, da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento, degli atti relativi alla violazione.
[4] Il datore di lavoro che non effettui i controlli, non adotti entro il 15 ottobre le misure organizzative necessarie per la verifica e/o che permetta l’accesso nel luogo di lavoro a lavoratori sprovvisti di Green Pass, incorrerà in una sanzione da 400 a 1000 euro.
[5] Il lavoratore che acceda al luogo di lavoro senza Green Pass incorrerà in una sanzione da 600 a 1500 euro.
[6] Con sospensione della retribuzione, senza conseguenze disciplinare, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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