Si informa che Confindustria, con l’allegata circolare pubblicata in data odierna, ha espresso alcune considerazioni sulla FAQ n. 12 del Governo sulla validità del Green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone (cfr. comunicazione Ance del 19 ottobre scorso).
In particolare, come noto, con tale FAQ è stato chiarito che “il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”.
Confindustria, sul punto, ha rilevato che con tale orientamento non è stata valorizzata la tutela sostanziale derivante dalla presenza in azienda di un lavoratore privo di Green pass al momento del controllo, ma è stato valorizzato l’aspetto formale, in quanto la norma prevede che l’obbligo di possesso ed esibizione a richiesta del Green pass in corso di validità è disposto “ai fini dell’accesso nel luogo di lavoro”.
Ciò comporterà che, in caso di controlli a campione predisposti all’interno dei luoghi di lavoro, il lavoratore trovato sprovvisto di Green pass in corso di validità all’interno del luogo di lavoro, per evitare la sanzione, potrà dimostrare – attraverso la presentazione della data e ora di scadenza evidenziata nel green pass – che, al momento dell’accesso in quel luogo di lavoro, era in possesso di certificazione valida (evitando ogni tipo di sanzione, sia contrattuale che amministrativa).
Confindustria ha, poi, informato che è stato richiesto, anche in relazione a tale nuova impostazione, un orientamento uniforme al Ministero dell’Interno sulle procedure di comunicazione delle violazioni alle Prefetture.
E’ stato, inoltre, rilevato che le linee guida emanate per il lavoro pubblico riportano una tesi contrastante[1] con quanto sostenuto da Confindustria (ma anche da eminenti autori) ossia che l’assenza ingiustificata permane tale fino alla presentazione del Green pass e, pertanto, “prevale” su altri “titoli”, intervenuti successivamente, che giustificherebbero l’assenza stessa.
Sul punto, Confindustria ha confermato la posizione già espressa in quanto la legge appare chiara nel disporre che “per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla circolare allegata.
[1] (…) Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…)
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |