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Forniti dall’INL ulteriori chiarimenti sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

Lavoro, welfare e sicurezza, Normativa

Interdizione di maternità – Chiarimenti INL

15 Ottobre 2021
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  • Normativa
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato la nota n. 1550/2021 con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

 

In particolare, con riferimento alla data di decorrenza dell’interdizione spettante alla lavoratrice nei casi in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, e quando la lavoratrice non può essere assegnata ad altre mansioni, l’Ispettorato rammenta che, in base alla normativa vigente, il provvedimento emanato dall’Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, costituisce il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro, che dovrà quindi decorrere dalla data di adozione del provvedimento stesso (come già chiarito più volte dal Ministero del lavoro).

 

La decorrenza dell’astensione dal lavoro può essere immediata solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni (cfr. art. 18, D.P.R. n. 1026/1976).

 

In ordine al recupero dei giorni di congedo non fruiti ante partum per via dell’interdizione anticipata, richiamando quanto precisato con la nota n. 553/21 (cfr. comunicazione Ance del 6 aprile 2021), si ribadisce che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto, anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto: i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono quindi al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

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