Adottata dal Ministro della Salute l’ordinanza 22 ottobre 2021, che disciplina l’ingresso in Italia dall’estero per il periodo dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021.
Si informa che il Ministro della Salute, con l’ordinanza 22 ottobre 2021 (GU n. 254 del 23.10.2021), ha aggiornato la disciplina in materia di ingressi in Italia dall’estero.
In particolare, è stato previsto quanto segue:
sono state prorogate, fino al 15 dicembre 2021, le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze del 29 luglio 2021 e del 28 agosto 2021 (illustrate nelle comunicazioni Ance del 2 agosto 2021 e del 30 agosto 2021, cui si rinvia);
è stata aggiornata, all’art. 3, la lista degli Stati e territori di cui all’elenco C[1]
è stata aggiornata, all’art. 4, la lista degli Stati e territori di cui all’elenco D[2];
i Paesi per i quali erano previste misure speciali[3] sono stati inseriti, dal 26 ottobre 2021, nell’elenco E[4].
[1]ELENCO C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
[2]ELENCO D: Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
[3]India, Bangladesh, Sri Lanka, Brasile.
[4]ELENCO E: Stati e territori non espressamente menzionati nei precedenti elenchi.
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