Conferma dei prezzari DEI ai fini della congruità dei costi per lo sconto in fattura e per la cessione del credito relativi al Sismabonus 110% ed ordinario, al Bonus facciate ed al Bonus edilizia. Ammissibilità dello sconto in fattura anche per gli acconti versati dal 1° gennaio 2022 per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione.
Per i bonus fiscali diversi dal Bonus facciate, l’esclusione dalla congruità dei costi/visto di conformità per le spese relative ad interventi in edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, opera per le comunicazioni di opzione trasmesse dal 1° gennaio 2022.
Queste le principali risposte d’interesse per il settore delle costruzioni, fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso della manifestazione Telefisco, a cura del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, tenutasi lo scorso 27 gennaio, ed avente ad oggetto, tra l’altro, le novità in materia di Superbonus e degli altri bonus fiscali per l’edilizia, introdotte dalla legge 234/2021 – legge di Bilancio 2022.
In tema di bonus edilizi, queste risposte sono state, poi, pubblicate come FAQ sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
In particolare, vengono forniti chiarimenti in relazione alla modifica, introdotta dal 1° gennaio 2022, della legge di Bilancio, che esclude l’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese in presenza di interventi eseguiti in regime di edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, ad eccezione del Bonus facciate.
In una FAQ l’Agenzia risolve la questione relativa alla decorrenza di tale nuova disposizione, precisando che questa opera per le comunicazioni relative all’opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, in presenza di lavori in edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, nel caso di spese sostenute, anche mediante sconto in fattura, nel mese di dicembre 2021 (ossia prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022), e di invio della comunicazione di opzione a gennaio 2022, l’obbligo di presentare la congruità dei costi ed il visto di conformità è escluso.
Sul tema viene, altresì, specificato che per usufruire del Bonus facciate nelle modalità sconto in fattura/cessione del credito, la congruità dei costi ed il visto di conformità sono sempre obbligatori, a prescindere dalla circostanza che l’intervento sia eseguito in edilizia libera, o sia di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
L’Amministrazione finanziaria si sofferma, poi, su ulteriori aspetti, sempre in merito alle nuove regole in tema di opzione per sconto in fattura/cessione del credito, relative alla congruità dei costi ed al visto di conformità, e:
In particolare, per l’installazione di impianti che rientrano nell’ambito applicativo della legge 10/1991, l’Agenzia delle Entrate ammette l’applicabilità del Bonus edilizia, nelle forme dello sconto in fattura e della cessione del credito in via autonoma, come manutenzione straordinaria, a prescindere dalla realizzazione di ulteriori lavorazioni edili così qualificate a livello urbanistico;
Invece, se la rimozione delle barriere è “trainata” da un intervento antisismico, opera un unico limite di spesa di 96.000 euro, sia per i lavori “trainanti” da Sismabonus, che per quelli “trainati” sulle barriere architettoniche;
La separata indicazione dei costi sostenuti per il visto di conformità relativo al Superbonus deve risultare nella fattura emessa dal professionista (come documento giustificativo della spesa).
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