
Per il Superbonus e per i bonus edilizi ordinari, cessione del credito ammessa una sola volta a terzi, con ulteriori due cessioni esclusivamente in favore di banche ed intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.
Dal 1° maggio 2022, dopo la prima comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, no alla cessione parziale del credito d’imposta, ed attribuzione di un codice identificativo univoco, da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Per i lavori di importo superiore a 70.00
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