
L’ammissione al controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, d.lgs. n. 159/2011 dell’impresa colpita da informazione antimafia interdittiva non produce effetti sull’esclusione da una procedura di gara cui la stessa abbia partecipato prima che venisse adottato il provvedimento interdittivo all’origine dell’esclusione medesima. Ciò in quanto la disciplina degli effetti dell’informativa antimafia sulle procedure di gara, contenuta nell’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, nel fare salvo “quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, intende riferirsi alla s
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