
Si informa che l’Inps, con la circolare n. 106/2022, ha fornito le nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità, di cui all’art. 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, di cui all’art. 16, comma 1.1, del citato decreto legislativo.
Nel dettaglio, l’Istituto ha comunicato che è venuto meno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza.
Si rinvia alla nota a
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