In Commissione Finanze della Camera, nella seduta del 24 novembre scorso, il Sottosegretario per l’Economia Freni ha risposto a due Interrogazioni (n. 5-00050 a firma dell’On. Merola del Gruppo PD e n. 5-00053 a firma dell’On. Rubano del Gruppo FI) sulla tematica del Superbonus e della cessione del credito.
In particolare, il Sottosegretario ha riposto nei seguenti termini:
-Preliminarmente, è opportuno evidenziare che l’articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto decreto «Aiuti-quater»), ha apportato modifiche alla disciplina del Superbonus contenuta nell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali modifiche, tuttavia, non hanno riguardato gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali, allo stato attuale, è previsto che il Superbonus, nella misura del 110 per cento, spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
-In relazione alla richiesta di proroga fino al 31 dicembre 2026 della misura per gli interventi edilizi effettuati dagli enti pubblici economici ex IACP, si rappresenta che ogni iniziativa concernente le proroghe del cosiddetto Superbonus potrà essere valutata in coerenza con i vincoli imposti dal rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
-Gli Interroganti, nel richiamare i dati forniti da CNA che attestano un blocco della circolazione dei crediti edilizi pari a circa il 15 per cento del totale, fanno presente come ABI e ANCE hanno avanzato al Governo la richiesta di una misura di carattere straordinario volta a consentire agli intermediari di ampliare la propria capacità di acquisto, favorendo le quarte cessioni, per quanto la soluzione di aumentare le annualità di fruizione del beneficio aiuterebbe, ma non risolverebbe i problemi di liquidità immediati delle imprese.
-Con riferimento alla richiesta di semplificazione della cosiddetta «quarta cessione», si rappresenta che l’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto decreto Aiuti) ha, infatti, modificato l’articolo 121 del decreto Rilancio, prevedendo la facoltà per banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993, di effettuare sempre una cessione a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
-La ratio degli interventi legislativi che si sono succeduti con riguardo alla disciplina della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia è stata dettata dall’esigenza di contemperare il contrasto degli abusi e dei comportamenti fraudolenti connessi ad un catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, con l’opposta esigenza di non vanificare la finalità di ripresa a cui è ispirata la normativa sui bonus fiscali.
-Inoltre, il recente decreto Aiuti-quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176) – proprio nell’ottica di incentivare l’acquisto dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 121 del decreto Rilancio – è intervenuto per modificare (ampliandole) le modalità di utilizzo in compensazione dei predetti crediti d’imposta in capo al cessionario degli stessi, derogando, da un lato, per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, alla regola, originariamente prevista dall’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto – in base alla quale «il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione» – e dall’altro, stabilendo che «i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
-In merito, invece, alla possibilità – quale ulteriore strumento per incentivare la circolazione dei crediti d’imposta de quibus – di intervenire per rimuovere, nei riguardi delle banche, il divieto di cessione parziale dei crediti, attualmente applicabile, in base al comma 1-quater dell’articolo 121, alle cessioni successive alla prima, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: «Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni». A tal fine, il richiamato comma 1-quater dell’articolo 121 prevede che al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
-Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 e caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022). La rimozione di tale divieto comporterebbe la possibilità di cedere, in maniera frazionata, la singola rata, vanificando, di fatto, il presidio della tracciabilità dei crediti d’imposta.
-Per quanto attiene, da ultimo, alla proposta relativa all’acquisizione dei crediti da parte di società controllate o partecipate dallo Stato (ad esempio, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti), deve segnalarsi che Poste Italiane, sin da subito, ha avviato l’attività di acquisto dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi mettendosi al servizio dell’economia del Paese, fiaccato dalla pandemia, nella piena consapevolezza del proprio ruolo di avamposto delle istituzioni sul territorio, consentendo la mobilizzazione di ingenti risorse. Nonostante le incertezze normative derivanti dalle modifiche legislative via via intervenute sulla disciplina e le diverse e, in alcuni casi, contraddittorie interpretazioni fornite sulla stessa, Poste Italiane non ha fatto venir meno il proprio sostegno ed ha proseguito l’attività di acquisto dei crediti d’imposta a sostegno del rilancio del Paese.
Nel contesto attuale, Poste Italiane si rende pienamente disponibile ad ogni tipo di confronto nell’intento di addivenire ad una soluzione equilibrata, condivisa e che tenga conto di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti al fine di fornire un contributo utile alla definitiva stabilizzazione del processo di acquisto e cessione dei crediti fiscali.
Link al resoconto in Commissione
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