La Commissione Affari sociali e lavoro del Senato ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute.
Al riguardo l’ANCE ha inviato un proprio documento di posizione nel quale ha evidenziato che nel sistema contrattuale dell’edilizia sono presenti e operanti sia un Fondo di previdenza complementare (PREVEDI) che un Fondo di assistenza sanitaria integrativa (SANEDIL), della cui costituzione l’Ance è stata promotrice.
In particolare, Prevedi è il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini, istituito nel 2001 da Ance, Associazioni Artigiane di settore (Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI) e Feneal-Uil, Filca- Cisl e Fillea-Cgil mentre Sanedil è il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’edilizia, costituito nel novembre 2018 da Ance, Associazioni Cooperative (Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro), le suddette Associazioni Artigiane, Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca- Cisl e Fillea-Cgil.
Antecedentemente alla costituzione e all’operatività del Sanedil, era il sistema delle Casse Edili a erogare prestazioni sanitarie ai propri iscritti, ossia ai lavoratori inquadrati nella categoria degli operai, sulla base di quanto previsto nei contratti integrativi territoriali. La scelta delle Parti Sociali nazionali di dare vita a un Fondo sanitario di settore ha consentito, in primo luogo, di estendere l’assistenza sanitaria integrativa anche a impiegati e quadri e, inoltre, di garantire prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale.
Le Casse Edili continuano, d’altra parte, a fornire ai propri iscritti prestazioni anche non sanitarie (quali, ad esempio, borse di studio e contributi alle spese di istruzione per i figli, contributi per asilo nido, contributi per assistenza a familiari portatori di handicap etc.).
Inoltre, per espressa previsione delle Parti Sociali, le Casse Edili fanno da tramite tra gli operai e le imprese, da un lato, e rispettivamente Prevedi e Sanedil, dall’altro. Infatti, per gli operai i contributi destinati ai due Fondi sono versati dalle imprese unitamente agli altri contributi e agli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile (e poi da quest’ultima riversati ai Fondi medesimi con cadenza mensile). Inoltre, le richieste di prestazioni a ciascuno dei due Fondi sono presentate dagli operai direttamente alla propria Cassa Edile di riferimento
In via generale, le materie della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa sono diventate parte fondamentale e qualificante dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Del resto, le Organizzazioni Sindacali di categoria dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono i soggetti maggiormente in grado di conoscere i reali fabbisogni di imprese e lavoratori e le peculiarità del settore produttivo di riferimento e, quindi, di individuare le risposte più adatte ed efficaci anche nelle materie di cui sopra.
Occorre, pertanto, preservare l’autonomia delle Parti Sociali e valorizzarne le scelte contrattuali, che possono risultare anche fortemente innovative (come nel caso dell’introduzione del c.d. contributo contrattuale da parte del fondo pensione Prevedi).
Per l’edilizia, la capacità delle Parti Sociali di declinare la disciplina contrattuale sulla base delle specificità del settore risulta evidente anche dal ruolo operativo affidato, nell’uno e nell’altro ambito, al sistema delle Casse Edili. Le Casse Edili, infatti, costituiscono anche in questo caso un punto di riferimento per gli operai del settore (nonché, per questa specifica materia, per gli impiegati), facendo da tramite tra questi ultimi e rispettivamente il fondo pensione e il fondo sanitario.
Questo peculiare sistema organizzativo garantisce ai lavoratori una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e la possibilità di un’interlocuzione diretta, anche per le esigenze legate alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria integrativa. Inoltre, consente ai due Fondi di mantenere una struttura organizzativa snella, senza tuttavia far mancare l’assistenza ai propri iscritti.
Per quanto riguarda specificamente l’assistenza sanitaria, inoltre, l’approfondita conoscenza dei fabbisogni di prestazioni sanitarie della platea di riferimento (operai) da parte del sistema delle Casse Edili, maturata nei decenni antecedenti alla costituzione del Sanedil, consente a quest’ultimo di calibrare adeguatamente il proprio Piano sanitario (complessivamente inteso) su tali fabbisogni specifici, promuovendo al contempo un’evoluzione delle prestazioni erogate (es. telemedicina), anche in relazione all’attività di prevenzione, tarata su specifiche patologie. Si segnala peraltro che nell’ultima tornata di rinnovo dei CCNL edili (per l’Ance, l’accordo del 3 marzo 2022) le Parti Sociali hanno concordato di implementare un progetto straordinario sul tema della sorveglianza sanitaria, di durata triennale, finalizzato a rafforzare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore dell’edilizia. Tale progetto, attualmente in fase di definizione, sarà realizzato con il coinvolgimento del sistema di enti paritetici nazionali (nello specifico, Sanedil, Formedil – Ente Unico Formazione e Sicurezza e CNCE – Commissione Nazionale Casse Edili).
D’altra parte, la scelta di costituire un Fondo sanitario nazionale unico per il settore dell’edilizia è stata motivata anche dalla volontà delle Parti Sociali di rendere l’assistenza sanitaria integrativa omogenea per tutti i lavoratori, includendovi quindi impiegati e quadri. Un aspetto da non sottovalutare di questa importante innovazione contrattuale sta nel fatto che, con l’iscrizione automatica al Fondo prevista dai CCNL, viene esteso a tutti i lavoratori (e non più soltanto agli operai, in quanto iscritti in Cassa Edile) il principio mutualistico nella determinazione del relativo onere contributivo in capo al datore di lavoro. Ciò consente, quindi, a parità di copertura sanitaria, di contenere i costi per le imprese.
Da ultimo, stante la rilevanza che i temi dell’assistenza sanitaria e della previdenza complementare hanno assunto nell’ambito della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, si auspica che la preannunciata riforma del sistema fiscale tenga in debita considerazione questo dato di fatto e garantisca il mantenimento di una fiscalità di vantaggio, che possa continuare a promuoverne l’estensione e il consolidamento.
In allegato il Documento con il dettaglio della posizione ANCE consegnato agli atti della Commissione.
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