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Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei ministri n.39: approvato DL di organizzazione della PA nonché i DDL Riforma della Giustizia e Legge di delegazione EU 2022-2023

16 Giugno 2023
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Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.39 del 15 giugno u.s, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

 

Il decreto prevede, tra l’altro:

  • la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze fin qui attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL);
  • risorse per la digitalizzazione dei cammini giubilari;
  • il rinvio del termine, attualmente previsto nel 30 giugno 2023, a partire dal quale si applica alle impugnazioni il nuovo “rito cartolare” introdotto dalla riforma “Cartabia”;
  • un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

 

***

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Inoltre ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione, nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge che reca modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario.

 

Di seguito le principali previsioni del disegno di legge.

-Abrogazione del reato di abuso d’ufficio e modifiche al reato di traffico d’influenze illecite

Si abroga la fattispecie dell’abuso d’ufficio (articolo 323 del codice penale) e si introduce un’ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis), che rispetto alla norma precedente, prevede, tra l’altro, che:

  • le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite);
  • le relazioni devono essere sfruttate “intenzionalmente”;
  • l’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica;
  • il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa);
  • il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.

Si rendono applicabili anche per il traffico d’influenze illecite le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Si estende al traffico d’influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale.

 

-Modifiche al codice di procedura penale

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Si amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, che viene consentita solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

Si afferma il divieto per la polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i “dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini”.

Si stabilisce il divieto per il pubblico ministero d’indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, si vieta al giudice di indicare tali dati nell’ordinanza di misura cautelare.

 

Interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare

Si generalizza l’istituto dell’interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e si estende il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”. L’interrogatorio preventivo è quindi escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio. È, invece, necessario se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale).

Si prevede l’obbligo del giudice di valutare, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo.

 

Collegialità del giudice della misura cautelare della custodia in carcere

Si prevede il giudice collegiale per l‘applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva. Per consentire l’adeguato rafforzamento dell’organico, si prevede che tali norme si applichino decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e l’aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, con autorizzazione a bandire nel 2024 un concorso da espletare nel 2025.

 

Informazione di garanzia

Sono inserite alcune innovazioni relative all’informazione di garanzia: si specifica testualmente che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato; si specifica che in essa debba essere contenuta una «descrizione sommaria del fatto», oggi non prevista (è richiesta solo l’indicazione della norma violata). Si limita la notifica dell’atto tramite la polizia giudiziaria ai soli casi di urgenza. È espressamente sancito il divieto di pubblicazione dell’informazione di garanzia, finché non siano concluse le indagini preliminari.

 

Inappellabilità da parte del p.m. delle sentenze di proscioglimento

Si modifica la disciplina dei casi di appello del pubblico ministero, che attualmente consente d’impugnare le sentenze di proscioglimento, stabilendo che l’organo di accusa non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta indicati all’art. 550 del Codice di procedura penale (contravvenzioni, delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva e altri reati specificamente indicati).

Restano appellabili le decisioni di proscioglimento per i reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta nei casi in cui l’ordinamento vigente consente l’appello delle sentenze di condanna da parte del p.m. (per esempio: mancato riconoscimento di circostanze ad effetto speciale; riqualificazione del reato).

 

Corte d’assise

Si introduce l’interpretazione autentica di una disposizione relativa al limite di età per i giudici popolari della corte d’assise. Si prevede che il limite massimo di 65 anni di età, già vigente, debba essere considerato con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio.

 

***

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2022 – 2023.

 

Il testo ha lo scopo di garantire un più rapido adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo, di prevenire l’apertura di procedure d’infrazione e di agevolare la chiusura di quelle pendenti.

 

Le deleghe previste riguardano, tra l’altro:

  • il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti;
  • il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
  • l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036, in materia di trattamento prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento di importanza sistemica (caratterizzate dal notevole grado di interdipendenza con il sistema finanziario e con l’economia a livello mondiale) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (ponendo, cioè, in risoluzione solo alcune componenti del gruppo bancario e non l’intero gruppo) e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (necessari per verificare la capacità di assorbimento delle perdite). Il regolamento, inoltre, modifica la direttiva 2014/59 (BRRD – Bank Recovery Resolution Directive), recepita con d. lgs. n. 180/2015 in materia di gestione delle crisi delle banche;
  • l’adeguamento della normativa nazionale sia alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, in materia di controlli sul denaro contante di valore pari o superiore a 10.000 euro in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, sia alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776;
  • l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e l’attuazione della direttiva (UE) 2022/2556, entrambi relativi alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Infine, il disegno di legge contiene l’Allegato A, nel quale sono elencate sette direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi.

 

***

PROGRAMMA STATISTICO

Ha approvato l’aggiornamento annuale 2022 del Programma statistico nazionale (PSN) per il triennio 2020-2022, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

L’aggiornamento è stato deliberato, su proposta del presidente dell’ISTAT, dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (COMSTAT). Sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, della Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica e del Garante per la protezione dei dati personali.

 

***

RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA 2023

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto ha illustrato la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2023, per la successiva presentazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La relazione è lo strumento con il quale il Governo illustra al Parlamento gli obiettivi prioritari che intende perseguire a livello europeo, le azioni da intraprendere e le risorse per la loro realizzazione.

Sono individuate e contestualizzate le macro-tematiche oggetto di trattazione attraverso il diretto riferimento agli obiettivi prioritari indicati dalla Commissione europea per il 2023 e alle iniziative chiave a essi connesse.

La Relazione si compone di quattro parti, dedicate a più tematiche e sviluppate attraverso appositi dossier, ognuno dei quali riporta sinteticamente la descrizione dell’obiettivo individuato, la definizione delle azioni che il Governo intende perseguire e i risultati attesi.

 

***

AREE PROTETTE

Ha deliberato l’ampliamento del perimetro del Parco Nazionale della Val Grande, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L’ampliamento del Parco, interamente compreso nei confini della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, costituisce un’importante occasione per i connessi impatti socio-economici e ha lo scopo, tra l’altro, di dare continuità ecologica a diversi ambienti naturali e semi-naturali, inserendo alcune parti di siti Natura 2000 precedentemente esclusi.

 

***

NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

  • la nomina del dott. Mauro Mazza a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia, quale Paese d’onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • la promozione al grado di ammiraglio ispettore capo dell’ammiraglio ispettore Roberto Dattola.

 

Link al Comunicato

 

Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Relazioni Istituzionali e Affari Esteri
Tel. 06 84567 417 / 464
E-Mail: relazioniistituzionali@ance.it
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