
Con la circolare n. 57/2023 e l’istruzione operativa del 2 febbraio 2024, l’Inail ha fornito ulteriori indicazioni rispetto all’agevolazione contributiva sui versamenti sospesi ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge n. 123/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2019.
In particolare, il suddetto comma 2 dispone che “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a deco
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