Nel question time svolto in Commissione ambiente della Camera, nella seduta del 28 maggio scorso, il Sottosegretario per le Infrastrutture Ferrante ha risposto tra l’altro all’interrogazione n. 5-02430 (prima firmataria l’On. Mazzetti del Gruppo FI) sulla definizione di una disciplina relativa all’equo compenso dei professionisti nei contratti pubblici.
Il Sottosegretario, nella sua risposta, ha evidenziato che:
-dal 1° luglio 2023, si registrano, rispetto al comunicato del presidente ANAC del 19 aprile 2024 – che limita l’ambito applicativo della legge sull’equo compenso –, due recenti sentenze di grande interesse della giurisprudenza amministrativa di merito.
Da un lato, la sentenza del TAR Venezia n. 632 del 3 aprile 2024, che, ritenendo la disciplina sull’equo compenso compatibile con le disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici, ha valutato la disciplina di gara quale eterointegrata proprio dalla citata legge n. 49, e, nel merito, considerato ribassabili solo le ulteriori componenti di costo dell’offerta, ossia le spese e gli oneri accessori. Tale pronuncia ha trovato conferma nella successiva sentenza n. 8580 dello scorso 30 aprile del TAR Lazio, che ha escluso come l’applicazione della disciplina dell’equo compenso al settore dei contratti pubblici possa determinare interferenze negative sul principio di tutela della concorrenza tramite evidenza pubblica.
-I recenti elementi interpretativi emersi ex novo in sede di prima applicazione della normativa di settore richiedono ulteriori approfondimenti per valutarne l’attuazione anche alla luce del quadro giurisprudenziale eurounitario di riferimento, confermato dalla recente sentenza dalla Corte di giustizia dello scorso 25 gennaio, e in generale per promuoverne un coordinamento con le linee di indirizzo dettate da ANAC.
-A tal fine, il Ministero ritiene necessario che su questo problema interpretativo di primario interesse per la corretta applicazione delle disposizioni sui lavori pubblici, per la promozione della qualità dell’attività progettuale e il riconoscimento dell’attività professionale di settore, sia avviato al più presto un confronto con gli enti territoriali e le associazioni di categoria finalizzato a ridurre al minimo le divergenze interpretative ed attuative in materia. Fermo restando il ruolo dell’Osservatorio sull’equo compenso, tale confronto dovrà consentire di approfondire tutti gli aspetti tecnici della materia, da quelli tecnico-progettuali a quelli finanziari-contabili, coinvolgendo quindi anche le istituzioni preposte alla tutela dei molteplici interessi di settore.
In questa prospettiva, è intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporre alla Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio istituita ai sensi dell’articolo 221, comma 1 del codice dei contratti pubblici, l’intenzione di dare avvio al predetto confronto, con l’obiettivo di adottare in forma concertata e ponderata gli opportuni coordinamenti interpretativi tra i due interventi normativi.
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