Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.93 del 4 settembre u.s, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Il decreto-legge consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all’immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all’archiviazione.
Complessivamente, pertanto, il provvedimento permetterà all’Italia una significativa riduzione del numero di procedure d’infrazione pendenti che consentirà di raggiungere il numero minimo storico di procedure pendenti e allinearsi alla media europea.
Tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118), il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081), il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006), l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037), il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090), il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231), l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n. 2023/2056), la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279), il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022), la procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092) e le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.
Con particolare riferimento alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione.
I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027, la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
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Ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a quella europea.
Il regolamento amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF) del rispettivo Paese, con cadenza quindicinale, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro; le dichiarazioni riguardano il contante tradizionale e gli strumenti ulteriori, quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido. Alla UIF devono inoltre essere trasmesse le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.
Il testo normativo di adeguamento interviene in diversi ambiti.
– MERCATO DELL’ORO
Si modificano le definizioni di “oro da investimento”, ricomprendendovi anche l’oro destinato a successiva lavorazione, e di “materiale d’oro” e si amplia il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all’UIF riducendo (da 12.500 euro a 10.000 euro) il relativo “valore soglia”, precisando che rilevano anche le operazioni nelle quali non vi sia stata consegna di oro e prevedendo che l’obbligo di dichiarazione sussista anche in relazione ad operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.
– NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA
Si aggiornano le definizioni di “denaro contante”, “valuta”, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate”, “denaro contante non accompagnato”.
Si attribuisce ad ADM e GDF il potere di trattenere (per massimo 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a 90) il denaro contante, qualora taluno entri od esca dal territorio nazionale, trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, senza dichiararlo all’ADM o qualora emergano indizi che tale denaro possa essere correlato ad attività criminose.
Si statuisce che i controlli non casuali delle movimentazioni di denaro contante si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici e si prevede l’utilizzabilità per fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di accertamento e contestazione relative all’adempimento degli obblighi di dichiarazione (rispetto al denaro accompagnato) e di informativa (per il denaro non accompagnato), nonché nell’ambito delle attività di trattenimento temporaneo di denaro contante.
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Il regolamento introduce disposizioni concernenti la capacità di assorbimento delle perdite da parte dei grandi gruppi bancari di importanza sistemica, intervenendo in particolare sulla disciplina del calcolo dell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle banche di importanza sistemica globale.
Il decreto legislativo apporta modifiche alla disciplina sulla determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili riferibile alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato dalla Banca d’Italia in modo tale che gli enti creditizi abbiano risorse proprie e passività computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione degli strumenti di risoluzione, le perdite possano essere assorbite e sia ricostituito un coefficiente di capitale che consenta alle stesse di continuare a rispettare le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio delle attività bancaria. ٠ 3. Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (decreto legislativo – esame preliminare)
Il testo dà attuazione all’articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), con il quale il Governo è stato delegato ad adottare le disposizioni necessarie a garantire l’integrale adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, e assicurare l’effettivo rispetto dell’articolo 27, secondo comma, della Costituzione.
In particolare, al fine di rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell’ambito di un procedimento penale, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 21, 24 e 27 della Costituzione, il provvedimento modifica l’articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare.
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Ha approvato un disegno di legge che apporta modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, istituito in ente giuridico autonomo dal regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186, strutturato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 6 settembre 1946, e iscritto quale fondazione di diritto privato nel registro prefettizio delle persone giuridiche.
Il testo indica gli scopi principali della Fondazione, perseguiti senza ingerenza nei servizi di culto:
Scopo accessorio della Fondazione è l’attuazione di iniziative di utilità sociale, culturali e filantropiche.
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PROVVEDIMENTI APPROVATI IN ESAME DEFINITIVO
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti decreti legislativi:
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dalle competenti Commissioni parlamentari.
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Ha deliberato l’approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale per il triennio 2023-2025, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica.
Il Programma statistico nazionale (PSN), previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, è l’atto attraverso il quale sono stabilite le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
Il PSN è predisposto dall’ISTAT, è sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPESS.
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