Prorogato dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 il termine per l’invio al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche delle informazioni relative ai Sal approvati entro il 1° ottobre 2024, connessi agli interventi antisismici non conclusi entro il 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024.
A stabilire il rinvio un DPCM del 29 ottobre.
Nessun cambiamento è stato apportato, invece, alla scadenza relativa all’invio delle comunicazioni relativi ai SAL approvati dopo il 1° ottobre 2024, che dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, secondo punto elenco del DPCM 17 settembre 2024.
Si ricorda che, da ultimo, il DPCM del 17 settembre 2024 aveva illustrato le modalità per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione relativo alle spese connesse a interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica agevolati con il Superbonus, introdotto dall’art.3 del DL 39/2024 convertito con la legge 67/2024.
In particolare, si ricorda che la comunicazione va trasmessa, per il Super-Ecobonus, all’ENEA, e per il Super–Sismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Sono obbligati alle comunicazioni tutti i soggetti che:
In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
Mentre in caso di interventi da Super-Ecobonus la comunicazione va effettuata dai tecnici abilitati all’invio dell’asseverazione all’Enea secondo i termini ordinari, ovvero per stato di avanzamento dei lavori o a fine lavori, per quanto riguarda gli interventi da Super–Sismabonus, la comunicazione dovrà essere inviata da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico entro i termini così ridefiniti:
Si ricorda che il mancato adempimento del nuovo obbligo comporta delle sanzioni.
Per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), l’omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro.
Per gli interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di omessa presentazione delle comunicazioni si decade dal Superbonus. In questo caso non è, inoltre, consentito l’invio tardivo delle comunicazioni mediante la “remissione in bonis”.
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