Dal 1° giugno 2021, con l’entrata in vigore del decreto-legge 77/2021, che ha modificato il comma 13-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020, gli interventi ammessi al Superbonus (esclusi solo quelli con demolizione e ricostruzione) sono classificati come manutenzione straordinaria. Questi interventi possono essere eseguiti previa presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (nota come CILA-Superbonus, cd. CILAS). Anche per gli interventi di edilizia libera è obbligatoria la CILA-Superbonus, ma in tal caso è sufficiente una semplice descrizione dei lavori, senza allegare relazioni o elaborati grafici.
Per facilitare la procedura, è stato introdotto uno specifico modello unificato, approvato nella Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 e operativo dal giorno successivo. Questo modello è valido esclusivamente per gli interventi che beneficiano del Superbonus previsto dall’articolo 119 del DL 34/2020, ma non per i cosiddetti “Bonus minori”.
Il Focus allegato offre un’analisi approfondita sulle sentenze dei giudici amministrativi esaminando i casi trattati e le questioni giuridiche risolte con riferimento alla CILAS per il Superbonus.
Nell’ultimo aggiornamento è stata inserita una recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1651 del 25/2/2025 che afferma un importante principio: gli atti amministrativi adottati dai Comuni come le declaratorie di inefficacia, irricevibilità o di archiviazione delle CILA sono impugnabili. Quando questi atti sono emessi, assumono, infatti, caratteristiche lesive che ne permettono il ricorso da parte dell’interessato. Del resto, afferma altresì il Consiglio di Stato “la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto, di talché la presentazione della CILA”.
La sentenza sottolinea anche l’importanza del “soccorso istruttorio” soprattutto nei casi di CILA legate al Superbonus, dove il comune deve assistere il privato nel correggere e completare la documentazione necessaria, soprattutto data la rilevanza economica delle agevolazioni edilizie connesse.
Nel caso specifico trattato dalla sentenza, un Comune aveva dichiarato inefficace una CILAS Superbonus oltre i termini previsti per il necessario controllo riscontrando delle irregolarità nei documenti forniti. Tuttavia, il ricorrente aveva dimostrato che, nonostante piccole difformità, lo stato attuale dei luoghi era conforme alle modifiche edilizie originariamente autorizzate. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto applicare il principio del soccorso istruttorio per facilitare il procedimento amministrativo.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |