
Con il parere n. 3303 del 3 aprile 2025, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all’estensione dell’applicabilità dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) anche ai settori speciali, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 141, comma 3, lett. i), così come novellato dal D.lgs. 209/2024 (cd. “Correttivo”).
In particolare, è stato chiesto:
La risposta del MIT ha evidenziato che l’estensione dell’art. 125 ai settori speciali è efficace a partire dall’entrata in vigore del D.lgs. 209/2024. In assenza di una disciplina transitoria, l’anticipazione del prezzo non si applica alle procedure avviate precedentemente a tale data, anche se successive al 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del nuovo Codice).
Inoltre, il parere del MIT specifica che i servizi esclusi dall’anticipazione del prezzo di cui all’art. 125 del codice sono sia quelli di particolare importanza di cui all’art. 32 dell’all. II.14 (ad es. quelli legali) sia quelli elencati dall’art. 33 dell’all. II.14, in ragione delle caratteristiche proprie della prestazione (tra questi ultimi rientrano “i contratti per prestazioni … di servizi a esecuzione immediata”).
Infine, lo stesso parere ribadisce in via definitiva che la costituzione della garanzia fideiussoria è condizione necessaria per ottenere l’anticipazione del prezzo. La presenza di una cauzione definitiva non è sufficiente, in quanto destinata a finalità differenti, quali la garanzia dell’esecuzione contrattuale e il risarcimento danni da inadempimento.
Si allega il testo del parere
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