Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 116 del 21 maggio 2025, n. 116, è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.
Il decreto è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito, l’illustrazione delle previsioni di interesse per i lavori pubblici da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Articolo 1 – Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
Per quanto di interesse, il comma 2 della previsione intervenendo sull’articolo 4, comma 3, lettera b-ter), del dl n. 35 del 2023, mira a rendere obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico nell’ambito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ciò al fine di prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell’opera. È, altresì, prevista una decurtazione del 50% dei compensi del Collegio, rispetto a quelli determinati ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’Allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Articolo 2- “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile”
L’articolo 2 del dl, recante “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile”, è volto, tra l’altro, a creare una disciplina dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.
– Articolo 140 del Codice dei contratti pubblici- procedure di somma urgenza.
In particolare, l’articolo 140 viene modificato e reso disposizione “ad hoc” per le procedure di “somma urgenza”, la cui definizione, precedentemente prevista al comma 6, viene spostata al comma 1-bis, restando invariata.
Il comma 1-bis, inserito dal dl in commento, stabilisce, infatti, che “Costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dall’articolo 140. |
a) Affidamenti diretti
Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, nel comma 8 viene eliminata la previsione che, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria, prevedeva la possibilità di autorizzare l’affidamento diretto anche al di sopra dei limiti generali previsti dall’articolo 140, comma 1 (per i lavori, 500.000 euro), per un periodo limitato (massimo trenta giorni) e per specifiche fattispecie indilazionabili, nei limiti di importo stabiliti dai provvedimenti relativi allo stato di emergenza nazionale (comma 2, articolo 24 del Codice della Protezione Civile, che prevede lo stanziamento di risorse finanziarie, individuate con delibera del CDM, per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al successivo articolo 25, lett. a), b), c) e d)). Per effetto della soppressione, resta in vigore solo la previsione secondo cui l’affidamento diretto, per i motivi di cui all’articolo in esame, non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
b) Coordinamento normativo
Nel testo dell’articolo 140, poi, vengono eliminate le previsioni specificamente dedicate alla protezione civile, ossia i commi 11 e 12, che confluiscono, con talune modifiche, nel nuovo articolo 140-bis.
– Nuovo articolo 140-bis del Codice dei contratti pubblici (Procedure di protezione civile).
Il nuovo articolo è dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile (di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a, b e c del Codice della Protezione Civile). Per tali contratti, si prevede l’applicazione, oltre alle previsioni dell’articolo in commento, anche dell’articolo 140 nonché del nuovo articolo 46-bis del Codice della Protezione Civile, tenendo conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali di cui al citato articolo 7.
La norma, come sopra cennato, riprende e modifica talune previsioni prima contenute nell’art. 140, che ora dunque rientrano nella disciplina specifica della protezione civile.
Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, al comma 2 della previsione si stabilisce che, in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1 (per i lavori, 500.000 euro), per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile.
La disposizione riprende parzialmente quanto previsto dal vecchio comma 8 dell’articolo 140, in quanto non viene riprodotta la previsione che imponeva il rispetto, quale tetto massimo per gli affidamenti diretti di lavori, della soglia europea, e per servizi e forniture, del triplo della soglia europea (previsione rimasta, come sopra cennato, nell’articolo 140).
La formulazione della previsione apre a due possibili orientamenti:
Il comma 3 dell’articolo 140-bis riprende la previsione del previgente comma 11 dell’articolo 140 con alcune integrazioni. Si prevede che, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale, e ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori misure derogatorie con le ordinanze di protezione civile, di cui all’articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018, la possibilità di affidare appalti pubblici in deroga a diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, tra cui:
Il comma 4, riproponendo il vecchio comma 1 dell’articolo 140, per gli eventi emergenziali regionali o nazionali (o nella ragionevole previsione degli stessi) per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, o nella ragionevole previsione del loro imminente verificarsi ed anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, prevede:
Il comma 7 prevede l’applicazione dell’articolo 140, comma 7, relativo all’autocertificazione dei requisiti di partecipazione nel caso di procedure di somma urgenza ed all’effettuazione di controlli successivi da parte delle stazioni appaltanti, e ai controlli successivi, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile (articolo 76, comma 2, lettera c).
L’articolo 2 del dl in commento ha introdotto, nel codice della protezione civile, il nuovo articolo 46-bis.
La previsione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis poc’anzi esaminato, ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di livello locale regionale e nazionale, si applicano le seguenti previsioni:
Articolo 2, comma 1, lettera f) – “Transitorio sulle nuove regole di utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate”
Il decreto correttivo (n. 209/2024), com’è noto, è intervenuto sul comma 20 dell’articolo 119 e sull’art. 23 dell’allegato II.12 del Codice 36/2023, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA.
In particolare, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alle prestazioni subappaltate possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori. L’appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati al fine di determinare la cifra d’affari complessiva (art. 23, comma 1, lett. “b” dell’Allegato II.12).
Rispetto a tale innovazione, che senza dubbio genera alcuni dubbi di compatibilità sia con le direttive comunitarie sia con il dettato costituzionale, prontamente rilevate da ANCE, anche in sede comunitaria, il decreto correttivo non aveva previsto alcuna disciplina transitoria per regolare gli effetti sui contratti in corso.
Ora, l’art. 2, comma 1, lett. f) del decreto 73 in commento è intervenuto quantomeno a colmare tale lacuna, introducendo, all’articolo 225-bis del Codice 36/2023, il comma 3 bis il quale chiarisce che le “vecchie” regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati – che consentivano all’appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA – continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.
Per procedimenti in corso, chiarisce espressamene la norma, si intendono le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
Conseguentemente, le “nuove” regole – introdotte dal decreto correttivo (n. 209/2024) che, come detto, limitano al solo subappaltatore l’utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate, si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre scorso.
Articolo 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi
L’art. 9 del provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi”, contiene una previsione di particolare rilievo per il settore dei lavori pubblici.
La norma, infatti, dispone che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera a), del DL “Sostegni-ter” (DL 4/2022), che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL “Aiuti” (DL 50/2022), ai fini della revisione prezzi, si applicano, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b) del medesimo DL “Sostegni-ter” sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara, le disposizioni dell’articolo 60 del nuovo Codice 36 che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.
Al fine di poter applicare tale revisione prezzi “in deroga”, la norma stabilisce che – ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per “imprevisti” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) dell’Allegato I.7 del Codice – debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:
– coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall’art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del Codice, che la fissa tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori;
– disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti – fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti – e delle eventuali ulteriori somme stanziate annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, lett. e), punto 6), dell’Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.
Si ricorda che i Fondi di cui all’articolo 26 richiamati dalla norma sono quelli ai quali le stazioni appaltanti, in caso di mancanza di risorse proprie, potevano fare istanza di accesso per procedere all’aggiornamento dei prezzi imposto dal DL “Aiuti”.
In particolare:
– il Fondo di cui al comma 4, lettere a), è il “Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche”, di cui all’articolo 7, comma 1, del DL 76/2020, al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022, relativamente agli interventi finanziati dal PNRR o PNC;
– il “Fondo di cui al comma 4, lettere b), è il “Fondo per l’adeguamento dei prezzi”, di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021), al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022 relativamente alle opere ordinarie;
– il Fondo di cui al comma 6-quater, è il “Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche” di cui all’articolo 7, comma 1, del DL 76/2020, al quale era – ed è ancora – possibile ricorrere per i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023, 2024 e 2025.
– Il Fondo di cui al comma 7, è il “Fondo Opere Indifferibili (cd. FOI), al quale era possibile accedere per aggiornare al prezzario infrannuale 2022 il quadro economico degli interventi finanziati con PNRR, PNC e commissariati, prima dell’avvio della gara.
La norma in oggetto presenta, senz’altro, una formulazione complessa, soprattutto a causa dei numerosi rinvii normativi in essa contenuti.
Tuttavia, l’obiettivo perseguito dal legislatore sembrerebbe essere quello, di attribuire la disciplina revisionale di cui all’articolo 60 del nuovo Codice, a contratti che non abbiano avuto accesso a nessuno dei Fondi Ministeriali previsti dal DL “Aiuti” per sostenere i costi dell’aggiornamento dei prezzi e che, al contempo, non dispongano di altri strumenti revisionali, contenendo al loro interno il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b) del DL Sostegni-ter che, come noto, non è mai stato reso operativo.
Focus Si ricorda, che con l’articolo 29 il legislatore aveva inteso fornire una prima risposta in supporto alle imprese appaltatrici, per fronteggiare gli straordinari aumenti dei prezzi in atto sul mercato, introducendo una speciale disciplina revisionale per le procedure di gara indette a partire dal 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore della norma) e sino al 31 dicembre 2023. La disciplina conteneva due punti fondamentali:
La norma prevedeva, altresì, che ISTAT definisse una nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, sulla base della quale, poi, il MIMS avrebbe dovuto adottare i Decreti di rilevazione entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, sia la nuova metodologia di ISTAT che i Decreti ministeriali di rilevazione non hanno mai visto la luce. Successivamente, la disciplina revisionale dell’art. 29, comma 1, lettera b), è stata superata dallo straordinario meccanismo di aggiornamento dei prezzi introdotto dal legislatore con l’articolo 26 del DL “Aiuti”, il quale, peraltro, al comma 6-sexies, ne ha disposto espressamente la disapplicazione per i contratti di cui ai commi 6-bis e 6-ter, cioè i contratti soggetti all’applicazione del nuovo sistema. In questo contesto, va ricordato che, nella prassi operativa, si è verificata una situazione di particolare criticità per alcuni contratti i quali, da un lato, non hanno avuto accesso a nessuno dei Fondi Ministeriali per l’aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 e, dall’altro lato, contenendo il richiamo alla inattuata disciplina dell’articolo 29, comma 1, lettera b), si sono trovati sostanzialmente privi di strumenti compensativi utilizzabili. È a tali contratti, quindi, che sembra guardare il nuovo articolo 9, il cui intento appare quello di voler sostituire, de facto, il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b), con quello all’articolo 60 del nuovo Codice. |
Pertanto, sulla base della nuova norma, per i contratti di lavori che si trovino nella condizione sopra descritta, sembrerebbe possibile per le stazioni appaltanti procedere all’applicazione della nuova revisione prezzi (art. 60 del Codice 36).
Ciò, sempre che sia possibile coprirne i relativi costi attraverso le risorse iscritte nel quadro economico alla voce “accantonamenti”, e che tali risorse:
1) siano state previste in modo coerente con la quantificazione attualmente fissata dall’articolo 5, comma 2, dell’allegato I.7 del Codice – cioè, tra il 5% e il 10% dei lavori
2) risulti ancora disponibile il 50% di tali accantonamenti, oltre alle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione annualmente stanziate per l’intervento, che dovranno risultare iscritte nel quadro economico ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e) punto 6) dell’allegato I.7 del Codice, vale a dire come imprevisti da destinare alla revisione prezzi ex art. 60.
Sulla condizione menzionata al punto 2) va osservato che, poiché solo per i bandi di gara successivi all’acquisizione di efficacia del nuovo Codice, avvenuta il 1° luglio 2023, è ipotizzabile la presenza di tale tipo di accantonamento, il riferimento sembrerebbe più verosimilmente riferibile agli accantonamenti che, comunque, anche secondo la normativa previgente, andavano iscritti nel quadro economico per gli importi compensativi/revisionali. Al riguardo, si ricorda, infatti che, anche sotto la vigenza del precedente Codice 50/2016, in via transitoria, continuavano ad applicarsi le disposizioni del DPR 207/2010 in tema di progettazione, tra le quali vi era l’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 6, che disponeva l’iscrizione nel quadro economico di tali accantonamenti.
Articolo 11 – Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali
Il comma 4 della previsione interviene sulla legge n. 193 del 2024 (c.d. “legge sulla Concorrenza 2023”), inserendo nell’articolo 16 il nuovo comma 1-bis.
La disposizione stabilisce che, al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l’inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell’articolo 3 (recante “modalità di affidamento delle concessioni autostradali”) prima del completamento della procedura di adozione del Piano degli investimenti autostradali, di cui all’articolo 13, comma 1.
I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano.
Articolo 15- Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” e per lo svolgimento di altri eventi sportivi
La previsione apporta modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con rilevanza per la governance commissariale e i contributi statali al settore sportivo relativamente all’evento “Milano-Cortina 2026”.
Per quanto di interesse, viene introdotto il nuovo comma 5-ter.2 all’articolo 3 del D.L. 16/2020, secondo cui, all’Amministratore delegato della Società Milano Cortina, già nominato ai sensi del comma 5, lettera a), numero 2) è attribuito anche il ruolo di commissario straordinario per realizzare gli interventi contenuti nel nuovo Allegato 1-ter (aggiunto dal dl in esame).
Il Commissario esercita i poteri speciali previsti dall’art. 4, commi 2 e 3, del dl 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “Sblocca Cantieri”), già attribuitigli per la realizzazione degli interventi dell’allegato 1-bis. Si tratta, com’è noto, dei poteri di deroga mediante ordinanza alle operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.
Gli interventi dell’allegato 1-ter sono i seguenti:
In allegato, il testo del decreto-legge
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