L’On. Mazzetti (FI) ha presentato l’interrogazione 5-04029, relativa alla regolamentazione e agli orientamenti del Ministero in materia di subappalto a cascata, nonché all’introduzione di limiti al potere discrezionale delle stazioni appaltanti.
Nelle premesse, la Deputata di FI ha menzionato il dibattito che investe la questione del subappalto, con riferimento ai rischi di infiltrazione criminale, a una paventata riduzione della sicurezza dei cantieri e all’allentamento delle regole a tutela dei lavoratori. Ha inoltre richiamato gli interventi della Corte di giustizia UE e della Commissione, mediante i quali è stato chiarito che gli obiettivi di trasparenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi non sono suscettibili di essere compressi da una normativa nazionale più restrittiva;
Dunque, posto che il nuovo codice ha eliminato il divieto di subappalto di un subappalto e che il decreto correttivo n. 209/2024 ha previsto che il subappalto affidato dal subappaltatore deve essere autorizzato dalla stazione appaltante, l’interrogante ha chiesto di sapere quali siano gli eventuali ulteriori orientamenti del Ministro in materia e se non ritenga opportuno, al fine di evitare contenziosi, adottare iniziative anche di carattere normativo, per stabilire disposizioni applicative dell’articolo 119 del codice appalti in materia di subappalto e in particolare del subappalto a cascata, volte a definire i limiti del potere discrezionale delle stazioni appaltanti in materia.
Nel corso della seduta del 28 maggio della Commissione VIII Ambiente della Camera, il viceministro Rixi ha risposto all’interrogazione, evidenziando che la disposizione relativa al sub appalto cosiddetto «a cascata» è stata introdotta nel Codice dei contratti pubblici del 2023 in conseguenza dei rilievi formulati dalla Corte di giustizia UE e dalla Commissione UE nella lettera di costituzione in mora dell’Italia del 6 aprile 2022, nell’ambito della procedura di infrazione a carico dell’Italia n. 2273 del 2018. In merito a ciò, al fine di coniugare sicurezza dei lavoratori e tutela della concorrenza, il Codice del 2023 contemplava la possibilità che le stazioni appaltanti limitassero il ricorso all’istituto in esame, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e per rafforzare il controllo delle attività di cantiere, nonché per assicurare una maggiore prevenzione dei rischi di infiltrazione mafiosa.
Il Viceministro ha inoltre richiamato la sentenza n. 416/2024, mediante la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato legittima la possibilità di introdurre limiti al subappalto sulla base di esigenze specifiche relative al singolo contratto, anche non legate alle necessità di contrastare la criminalità organizzata. Dunque, il decreto correttivo sarebbe in continuità con il quadro normativo, peraltro rafforzandolo mediante l’inserimento di una disposizione ad hoc volta a tutelare ulteriormente i lavoratori e gli operatori economici.
Concludendo, il Viceministro ha comunque assicurato che il Governo sta valutando di procedere ad un ulteriore aggiornamento e integrazione delle regole nella catena dei subappalti, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più i controlli e le responsabilità, con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori. In tale prospettiva, potrebbero essere introdotte misure volte a orientare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti nell’autorizzare i subappalti, anche grazie a un aumento dei controlli nei cantieri, all’introduzione obbligatoria di un’adeguata formazione del proprio personale in tutte le fasi degli affidamenti, soprattutto in merito alle tematiche connesse alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al rafforzamento delle garanzie nei pagamenti.
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