È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno u.s., l’avviso relativo alla Delibera n. 225/2025, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato il nuovo Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il nuovo testo sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023.
Di seguito, l’analisi della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Finalità della revisione
L’intervento regolamentare recepisce le prassi applicative e gli orientamenti giurisprudenziali maturati successivamente all’adozione del primo regolamento. Il nuovo testo introduce una disciplina più articolata riguardo alla trasmissione delle informazioni, all’iscrizione delle annotazioni, alla partecipazione al procedimento da parte degli operatori economici, nonché alla durata, pubblicità e oscuramento delle annotazioni nel Casellario.
Struttura e accessibilità del Casellario
Il Casellario si articola su due livelli di consultazione:
Interoperabilità con i sistemi digitali
Il Regolamento conferma l’integrazione del Casellario con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) e con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del Codice dei contratti pubblici. L’interoperabilità consente la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici e lo scambio automatico di informazioni tra le piattaforme utilizzate da operatori ed enti.
Procedimenti di annotazione
La disciplina dei procedimenti di annotazione è differenziata in base al soggetto che attiva la comunicazione. In particolare, sono previsti procedimenti:
Per ciascuna categoria sono definiti l’obbligo di comunicazione, la documentazione da trasmettere, i modelli da utilizzare, i termini procedurali e le modalità per l’instaurazione del contraddittorio. È prevista anche l’archiviazione semplificata nei casi di irricevibilità, inconferenza o manifesta infondatezza della segnalazione.
Durata e oscuramento delle annotazioni
La permanenza delle annotazioni nel Casellario è variabile in base alla tipologia dell’informazione iscritta: può essere di due o tre anni, oppure coincidere con la durata della misura interdittiva. Al termine di tale periodo, l’annotazione può essere oscurata su istanza dell’operatore economico. È altresì previsto l’oscuramento anticipato in presenza di un provvedimento di annullamento o revoca, o a seguito di accordi transattivi.
Entrata in vigore
Il nuovo regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
Le relative disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ossia il 22 giugno 2025 e trovano applicazione con riguardo alle comunicazioni pervenute successivamente a tale data.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |