
Si fa seguito alla comunicazione del 14 maggio scorso per informare che l’Inps, con il messaggio n. 1935/2025, ha fornito ulteriori indicazioni sull’esonero contributivo c.d. Bonus giovani di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024.
In via preliminare, l’Istituto ha ricordato che la misura di tale incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mens
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