Il dibattito sulla vigenza del subappalto necessario, emerso dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (d.lgs. 36/2023) e dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 avvenuta con il decreto correttivo d.lgs. 209/2024, si è concluso con il parere MIT n. 3526 del 3 giugno 2025, che ha fornito una risposta definitiva sulla perdurante applicabilità dell’istituto.
Di seguito l’analisi della Direzione legislazione opere pubbliche
1. NATURA DEL SUBAPPALTO NECESSARIO
Il subappalto necessario (o qualificante) costituisce un istituto peculiare che differisce dal modello classico di subappalto poiché non è espressione di autonomia organizzativa dell’impresa, ma è imposto dalla circostanza che il concorrente non possiede la qualifica per eseguire tutte le lavorazioni previste dall’appalto.
L’istituto realizza un punto di intersezione tra due distinti ambiti: i requisiti di partecipazione (fase di gara) e il subappalto (fase esecutiva), consentendo l’utilizzo anticipato dello strumento esecutivo del subappalto a fini qualificatori. In questo modo, un’impresa qualificata solo per la categoria prevalente può partecipare alla gara dichiarando di subappaltare le categorie scorporabili per le quali non possiede i requisiti.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2 novembre 2015 aveva stabilito i principi fondamentali dell’istituto, chiarendo che per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, mentre le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie a qualificazione obbligatoria devono essere necessariamente subappaltate ad imprese provviste della pertinente qualificazione.
2. CONFERMA DELLA VIGENZA DOPO L’ABROGAZIONE
Con l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, disposta dall’art. 71 del decreto correttivo d.lgs. 209/2024, era venuto meno il riferimento esplicito al subappalto necessario, generando incertezze interpretative. Il principale riferimento normativo è oggi costituito dall’allegato II.12 al codice appalti, che all’art. 30, comma 1, stabilisce che “i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente“.
Il MIT, con il parere 3526 del 3 giugno 2025, ha fornito una risposta definitiva chiarendo che “l’abrogazione dell’art. 12 del DL 47/2014 non ha fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente“.
Il Ministero basa la propria conclusione su solidi precedenti giurisprudenziali, richiamando la citata Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 e ritenendo l’istituto conforme al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023. Il MIT evidenzia inoltre la funzione di garanzia pubblicistica dell’istituto, che “presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione”.
La giurisprudenza più recente ha consolidato questo orientamento. Il Consiglio di Stato n. 648 del 28 gennaio 2025 ha confermato la conformità dell’istituto al principio del risultato, valorizzando inoltre il principio del “favor partecipationis” e evidenziando come il ricorso al subappalto necessario consenta alle PMI di partecipare più agevolmente alle gare, contribuendo all’apertura del mercato e alla realizzazione di un sistema competitivo autentico.
Si ricorda che l’Istituto è applicabile anche ai raggruppamenti temporanei, in cui l’importo richiesto nella categoria prevalente è calcolato sui requisiti complessivi dello stesso raggruppamento non sulla mandataria (v. Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2025, n. 3274).
3. CONCLUSIONI E POSIZIONE ANCE
Come già anticipato nella circolare di commento al decreto correttivo al codice, ad avviso dell’ANCE. Tale evoluzione interpretativa – confermata dal parere MIT n. 3526/2025 – risponde pienamente alla ratio del principio del risultato, chiarendo definitivamente la perdurante applicabilità del subappalto necessario anche dopo l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014.
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