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Opere pubbliche

ANAC: nuove indicazioni sulla gestione delle segnalazioni che precedono l’avvio dei procedimenti di vigilanza e sanzionatori

10 Dicembre 2025
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  • Opere pubbliche
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Con la Delibera n. 448 dell’11 novembre 2025, l’ANAC ha nuovamente modificato il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, originariamente approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e già oggetto di ulteriori interventi correttivi nel 2024 e nel 2025. L’aggiornamento incide in modo significativo sull’articolo 7, dedicato alla “Definizione delle segnalazioni”, con l’obiettivo di rendere più chiari e trasparenti i criteri applicati dall’Autorità nella fase preliminare di gestione delle segnalazioni.

Di seguito l’approfondimento della Direzione Legislazione Opere pubbliche.

 

1.      Nuove indicazioni sulla fase preliminare di gestione delle segnalazioni (artt. 7)

Le principali novità riguardano, innanzitutto, l’ampliamento delle ipotesi di archiviazione. Oltre ai casi già previsti dal testo previgente (ossia manifesta infondatezza della segnalazione; contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti; manifesta incompetenza dell’Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici; finalità palesemente emulativa della segnalazione), il dirigente può ora disporre l’archiviazione quando la segnalazione:

  • è relativa a fattispecie per le quali l’intervento dell’Autorità non è più attuale (art. 7, co. 1), oppure
  • all’esito di una prima fase di pre-istruttoria, accerti il venir meno dei presupposti per l’avvio del procedimento e per l’adozione di ulteriori determinazioni nel merito (art. 7, co. 1-bis).

Resta fermo che il dirigente non dà luogo all’avvio del procedimento istruttorio per le segnalazioni presentate da terzi che non risultano prioritarie – anche considerate le connesse esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici – a seguito della valutazione della stessa Autorità, in ragione:

  • della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto (art. 4, co. 4), oppure
  • della non rilevante compromissione dell’interesse pubblico coinvolto dall’appalto.

Tali segnalazioni, tuttavia, non sono prive di utilità: restano acquisite e contribuiscono all’individuazione di eventuali disfunzioni sistemiche, nonché alla definizione della programmazione ispettiva e della direttiva programmatica dell’Autorità. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l’attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell’Autorità.

Resta altresì fermo che il dirigente deve trasmettere con cadenza bimestrale al Consiglio un prospetto riepilogativo contenente:

  • l’elenco delle segnalazioni archiviate, con l’indicazione sintetica delle motivazioni, e per quelle di cui al nuovo comma 1-bis, anche delle relative attività;
  • il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2, che non hanno dato seguito ad un procedimento.

Il prospetto è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’ANAC, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, assicurando così un maggiore livello di conoscibilità dell’azione di vigilanza e dei criteri applicati nella fase di valutazione delle segnalazioni.

“Di seguito la sintesi sistematica del Regolamento consolidato.

 

2.      Indicazioni generali sul Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza (artt. 1 — 3)

Il regolamento disciplina i procedimenti di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dei poteri attribuiti all’ANAC dall’articolo 222 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Non si limita al controllo, ma comprende anche l’esercizio dei poteri sanzionatori nei casi previsti dalla legge. Le violazioni sanzionabili sono raccolte nell’Allegato A, che elenca le principali irregolarità nella fase di esecuzione contrattuale: omissioni di verbali, mancati controlli sui subappalti, irregolarità nelle varianti o nei collaudi.

 

3.      Avvio dell’attività di vigilanza e contestazione dell’addebito (artt. 4  — 12-bis)

L’attività di vigilanza dell’ANAC è preceduta da un “Piano annuale delle ispezioni”, svolte secondo le modalità operative contenute nelle “Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni” (art. 3).

L’attività di vigilanza può essere avviata:

1. d’ufficio, su iniziativa dell’ufficio competente o su disposizione del Consiglio, in coerenza con la direttiva annuale. Ciò accade se una stazione appaltante non si adegua alle osservazioni dell’ANAC (vigilanza collaborativa) o non rispetta un parere di precontenzioso;

2. su segnalazione di:

a) Autorità giudiziarie amministrative, pubblici ministeri, Avvocatura dello Stato, altre amministrazioni o autorità pubbliche (anche giudici ordinari e contabili);

b) altri soggetti terzi (anche privati) che segnalano violazioni della normativa in materia di contratti pubblici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto. Se la segnalazione riguarda illeciti coperti dal decreto sul whistleblowing (lgs. 24/2023), viene trattata con particolare attenzione e riservatezza, e trasmessa agli uffici competenti (art. 4).

Le segnalazioni inviate dai soggetti di cui alla lettera a) e le comunicazioni a tali soggetti sono effettuate, salvo specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata (art. 25).

Le segnalazioni di terzi sono presentate attraverso la compilazione del Modulo Unico Informatizzato disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che costituisce il canale esclusivo di segnalazione (art. 5, v. pagina https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione,  ove si legge che il modulo regola l’invio all’ANAC di segnalazioni su violazioni relative a contratti pubblici, misure anticorruzione, inconferibilità/incompatibilità, conflitti di interesse e codici di comportamento, nonché obblighi di trasparenza e pubblicazione. Al termine della compilazione, il segnalante invia il modulo e successivamente riceve all’indirizzo di posta elettronica indicato, un riscontro sull’avvenuta protocollazione della segnalazione. Per aiutare la compilazione del modello, aggiornato a 5 luglio 2025,  l’ANAC ha predisposto un tutorial di 16 minuti.  Lo stesso modello non è invece utilizzabile per segnalazioni delle stazioni appaltanti su risoluzioni contrattuali o penali, né per comunicazioni su cause di esclusione o tenuta casellario informatico. Per questi casi, occorre ricorso a quanto stabilito nel Comunicato Presidente 30 marzo 2022).

Non sono ammesse segnalazioni anonime: queste vengono archiviate dal dirigente, salvo che contengano informazioni gravi e circostanziate, nel qual caso possono integrare l’attività di vigilanza o portare all’apertura di un procedimento autonomo (art. 6).

Sulle ipotesi di archiviazione, si rimanda a quanto sopra riportato sul nuovo art. 7, che introduce una disciplina più puntuale dei casi in cui il dirigente dell’ANAC può disporre l’archiviazione. Quest’ultimo, in qualità di responsabile del procedimento, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell’istruttoria (art. 11).

La presenza di un procedimento di precontenzioso sul medesimo oggetto può comportare la sospensione del procedimento di vigilanza o del procedimento sanzionatorio. Qualora il procedimento debba essere avviato in pendenza di un precontenzioso avente il medesimo oggetto, l’avvio può essere sospeso. Analogamente, la sopravvenienza di un procedimento di precontenzioso può comportare la sospensione di un procedimento già avviato. All’esito del precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per avviare o dare nuovo impulso al procedimento (art. 8).

Il procedimento di vigilanza non può essere avviato (o è sospeso) se:

  • ricorrono i presupposti di legittimazione straordinaria per l’impugnazione innanzi al giudice amministrativo dei bandi o di provvedimenti delle SA viziati da gravi violazioni. Con la notifica del ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 220, il procedimento eventualmente in corso si estingue (art. 9);
  • in pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di un giudizio dinanzi a quello ordinario. In quest’ultimo caso, all’esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l’avvio del procedimento di vigilanza o per la contestazione dell’addebito (art. 10).

Il procedimento è avviato dal responsabile del procedimento, acquisite le informazioni di possibili illegittimità o irregolarità, con apposita comunicazione entro 90 giorni dall’acquisizione di informazioni “esaustive e specifiche” secondo quanto previsto dall’art. 4 (ossia segnalazioni, attività ispettiva, atti e dati disponibili presso l’Autorità o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche). La comunicazione riporta gli estremi del procedimento, tra cui l’oggetto, la violazione contestata e le informazioni sul soggetto (RP) e ufficio di riferimento. Ai controinteressati viene comunicato solo l’esito del procedimento (art. 12).

La comunicazione di avvio dell’istruttoria può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante o all’ente concedente di informazioni utili. In ragione del riscontro di tale documentazione, il dirigente può provvedere a definire la segnalazione con apposita nota a sua firma (art. 20) o a mezzo archiviazione (art. 7, co. 1).

Con un unico atto può comunicarsi l’avvio del procedimento di vigilanza e la contestazione dell’addebito (art. 12-bis), da avviarsi sempre entro 90 giorni dall’acquisizione della notizia di condotte che possono integrare violazioni della corretta esecuzione dei contratti pubblici (art. 222, co. 3, lett. a e b del Codice). La contestazione dell’addebito – inviata dal responsabile del procedimento al soggetto inadempiente ed al legale rappresentante dell’ente cui è imputabile la condotta – riporta oltre alle informazioni di base del procedimento sanzionatorio, anche le sanzioni comminabili, nonché la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione se aderisce entro 30 giorni.

 

4.       L’attività istruttoria e di indagine (artt. 13  — 17)

Possono partecipare all’istruttoria (art. 13):

a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento o di contestazione dell’addebito;

b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all’oggetto del procedimento, che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o di contestazione dell’addebito o dalla conoscenza dello stesso.

Questi possono accedere ai documenti del procedimento (v. delibera n. 1019/18 su accesso civico, accesso civico generalizzato, dati e documenti detenuti dall’ANAC) nonché presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento.

Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti (art. 14), specificando fatti e circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti, il termine – non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni – entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, e le sanzioni in caso di ritardo, omissione o rifiuto. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni.

Ai fini di una più compiuta trattazione dell’indagine, il responsabile del procedimento può convocare in audizione i soggetti che riterrà utili ai fini del procedimento. Questi ultimi possono comparire di persona (ad es. mediante rappresentante legale) o mediante procuratore speciale e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. L’intervento di fronte al Consiglio dell’Autorità è richiesto dai soggetti interessati, ma resta riservato limitatamente ai casi che il Presidente riterrà di maggiore rilevanza (art. 15).

Qualora nel corso dell’istruttoria emergano elementi che richiedono verifiche dirette presso la stazione appaltante o altri soggetti coinvolti, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un’attività ispettiva, da disporsi su provvedimento del Presidente per un termine non superiore a 60 giorni. Il “gruppo ispettivo”, che può comprendere anche la Guardia di Finanza o altri organi dello Stato, redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti svolti e la trasmette tempestivamente all’ufficio richiedente per i successivi adempimenti (art. 16).

Una eventuale sospensione dei termini del procedimento (art. 17) – per approfondimenti, acquisizioni anche di controdeduzioni o ulteriore documentazione su istanza di parte, autorizzazioni del Consiglio o richiesta di questi di ulteriore istruttoria, audizioni, convocazioni, ecc. – non può eccedere i 45 giorni, fatto salvo i casi di ispezioni (90 giorni) e i casi di ritardo o mancata risposta alle richieste di informazioni e documenti; laddove questi ultimi non siano strettamente necessari, il procedimento può comunque concludersi. La sospensione deve essere comunicata alle parti.

La ripresa dei termini varia a seconda della causa della sospensione (ricezione della documentazione, relazione ispettiva, esito dell’audizione, ecc.).

 

5.      La conclusione del procedimento  (artt. 18  — 18-bis, 20)

Il dirigente, ove non sia necessaria la presentazione di una CRI di cui all’art. 19, entro 180 giorni dall’avvio del procedimento (salvo sospensioni), presenta al Consiglio una proposta di delibera o un atto di conclusione firmato dal Presidente (art. 18). In tale atto devono essere riportati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della decisione.

Il procedimento di vigilanza può concludersi con l’archiviazione o la presa d’atto della volontà della SA di rimuovere le illegittimità e irregolarità contestate (v. art. 20, co. 4) oppure con delibera del Consiglio o atto del Presidente (cui si somma l’atto dirigenziale per i provvedimenti in forma semplificata di cui all’art. 20). Il relativo atto conclusivo può riconoscere la presenza, nel caso esaminato, di buone pratiche adottate dalla stazione appaltante oppure l’accertamento di irregolarità o illegittimità nella gara o nell’esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni per rimuovere le criticità o prevenirne il ripetersi (art. 18).

Il procedimento sanzionatorio, salvo diversa qualificazione dei fatti di cui all’art. 19-bis, può concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito (salvo sospensioni), valuta tutti gli elementi istruttori (compresa la sussistenza dell’elemento psicologico) e porta la questione al Consiglio (art. 18-bis). Quest’ultimo può:

  • richiedere un supplemento di istruttoria;
  • disporre un’audizione della parte o di altri soggetti rilevanti;
  • adottare direttamente il provvedimento finale ossia l’archiviazione oppure l’irrogazione della sanzione pecuniaria, con indicazione dell’importo, del termine di pagamento e delle modalità di impugnazione (v. anche art. 222, co. 3, lett. a del Codice).

Con un unico provvedimento il Consiglio può chiudere sia il procedimento di vigilanza sia quello sanzionatorio.

Il procedimento è concluso in forma semplificata (art. 20) quando non sussistono dubbi interpretativi – tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento – o quando è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità. Il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento che può sostituire la comunicazione di avvio entro 180 giorni dalla completa acquisizione della documentazione.

Nei casi di particolare rilevanza o peculiarità, nonché quando si ritiene opportuna la pubblicazione del pronunciamento sul sito istituzionale – anche in considerazione della valenza generale – gli atti di conclusione in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio e adottati sotto forma di atto a firma del Presidente.

Il dirigente può inoltre adottare una nota di presa d’atto della volontà manifestata dalla SA o dall’ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Le note dirigenziali possono concludere, anche in parte, il procedimento. Il dirigente informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi in forma semplificata.

 

6.       Quantificazione sanzioni, cumulo e pagamento ridotto (artt. 18-ter  — 18-quinquies)

I criteri per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 18-ter; v. art. 11 della L. 689/81) sono:

a) la rilevanza e gravità dell’infrazione con particolare riferimento all’elemento psicologico;

b) l’attività svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) il valore dell’appalto o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono;

d) l’effetto pregiudizievole conseguente alla violazione;

e) le motivazioni addotte dal trasgressore a giustificazione della condotta tenuta;

f) la reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

La reiterazione rappresenta una circostanza aggravante che opera quando, nei tre anni successivi alla commissione di un fatto sanzionato ai sensi dell’Allegato A, l’autore commette un’altra violazione della stessa indole. Si considerano della stessa indole sia le violazioni della medesima disposizione sia quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione non opera tuttavia quando per una delle fattispecie contestate vi sia stato pagamento in misura ridotta.

Il cumulo delle violazioni è disciplinato secondo il principio del cumulo giuridico (art. 18-quater): chi con un’azione od omissione commette più violazioni della stessa disposizione o viola diverse disposizioni dell’Allegato A soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Alla stessa sanzione soggiace anche chi con più azioni od omissioni commette – anche in tempi diversi – più violazioni della stessa o di diverse disposizioni dell’Allegato A.

È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 30 giorni dalla contestazione dell’addebito (art. 18-quinquies): la somma è pari al minimo edittale, ovvero al doppio del minimo edittale in caso di contestazione di più violazioni dell’Allegato A.

In caso di richiesta di pagamento in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio si conclude con una nota a firma del dirigente (v. art. 20). Il dirigente informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi con tale modalità. Il pagamento in misura ridotta esclude, relativamente alla sanzione cui si riferisce, l’ipotesi di cumulo o reiterazione.

7.      La comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) (artt. 19 — 19-ter)

Prima della conclusione del procedimento, il dirigente può predisporre una comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) (art. 19) in caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale – in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento – o nel caso in cui nel corso dell’attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio.

La CRI è trasmessa alla SA o all’ente concedente e ai controinteressati. Entro un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni in essa contenute. La CRI può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite. Il dirigente, entro il termine della scadenza del procedimento, provvede ai sensi dell’art. 18.

Oltre alla facoltà prevista dall’art. 19, il dirigente predispone una CRI qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell’addebito rispetto a quella individuata nella contestazione di cui all’art. 12-bis relativo a  condotte che possono integrare violazioni della corretta esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 222, co. 3, lett. a) e b) del Codice (v. Allegato A e art. 19-bis). Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall’istruttoria ai soggetti interessati assegnando un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni. Il dirigente, entro il termine di scadenza del procedimento, provvede ai sensi dell’art. 18-bis con la conclusione del procedimento sanzionatorio.

Nel caso in cui sia stato contestato un addebito o avviato un procedimento di vigilanza e successivamente emergano fatti in relazione ai quali si debba rispettivamente anche avviare un procedimento di vigilanza o contestare un addebito, l’Autorità può procedere ai sensi degli artt. 19 o 19-bis ovvero avviare un nuovo procedimento nel rispetto delle medesime garanzie partecipative (art. 19-ter).

 

8.       Raccomandazioni e pubblicità (artt. 21 — 22)

Qualora con la delibera approvata dal Consiglio, con l’atto a firma del Presidente o con l’atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata siano adottate raccomandazioni, rivolte alle SA o agli enti concedenti interessati a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità, le raccomandazioni sono comunicate alle parti (art. 21).

La SA o l’ente concedente è tenuta a comunicare all’Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 10 a un massimo di 45 giorni dal ricevimento della raccomandazione. In caso di mancato riscontro nei termini, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell’Autorità per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 222, comma 13, del Codice.

Tutti gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto di conclusione del procedimento a firma del Presidente, ad eccezione di quelli recanti l’adozione di una sanzione amministrativa, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità (art. 22). Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito della SA o dell’ente concedente.

 

9.      Ipotesi specifiche: somma urgenza, protezione civile e varianti (artt. 23  — 24)

L’Ufficio di vigilanza competente, sulla scorta dei dati acquisiti e dei criteri approvati dal Consiglio, seleziona la fattispecie da sottoporre a vigilanza.

a) Somma urgenza e protezione civile ( 23): Ai fini dell’attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’art. 140 del Codice, la SA è tenuta a comunicare, secondo le modalità definite dall’Autorità:

  • i dati informativi relativi agli affidamenti e il link relativo alla pagina del proprio sito istituzionale in cui sono state pubblicate le informazioni di cui all’art. 140, comma 10, del Codice;
  • i seguenti atti: verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali, verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell’esecuzione del servizio/fornitura, contratto ove stipulato.

b) Varianti in corso d’opera ( 24): Ai fini dell’attività di vigilanza in tema di varianti in corso d’opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, il RUP o il responsabile di procedimento nominato ai sensi dell’art. 15, co. 4 del Codice per la fase oggetto di vigilanza, è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Banca dati nazionale contratti pubblici – per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria – le varianti in corso d’opera classificabili ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c) del Codice di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, rendendo disponibile mediante apposito link ipertestuale la documentazione richiesta nei termini di legge.

In entrambi i casi, qualora dall’attività di vigilanza (eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative) emergano rilevanti irregolarità, l’ufficio procede all’avvio del procedimento o alla contestazione dell’addebito ai sensi rispettivamente dell’art. 12 e 12-bis del presente Regolamento.

 

10.  Abrogazioni, disposizioni transitorie ed entrata in vigore (artt. 26  — 27)

Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 27).

Il Regolamento 270/2023 (come modificato dalle delibere 346/2024 e 262/2025) è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e pubblicate o avviate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento (art. 26, co. 1).

Il Regolamento 803/2018 (come modificato dalla delibera 654/2021), già abrogato dal 1° luglio 2023, continua ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 26, co. 2).

 

11.  Allegato A – Violazioni sanzionabili in fase di esecuzione

L’Allegato A al Regolamento elenca 16 fattispecie sanzionabili relative alla corretta esecuzione dei contratti pubblici (art. 222, co. 3, lett. b del Codice), tra cui:

− Omessa redazione verbale consegna lavori o avvio prestazioni (anche in urgenza)

− Omesso accertamento apporto ausiliaria (art. 104, co. 9)

− Omesso controllo presenza/attività subappaltatore

− Omessa verifica requisiti subappaltatrici – Mancato avvio procedimento penali

− Violazione obblighi RUP/DL/direttore esecuzione su controllo qualità prestazioni

− Mancata escussione garanzia definitiva

− Mancata acquisizione/rinnovo garanzie

− Approvazione varianti illegittime o oltre limiti

− Ritardo collaudo/certificato regolare esecuzione

− Violazione divieto rinnovo tacito – Gravi illegittimità nella proroga

− Mancata risoluzione contratto (art. 122, co. 2)

− Inerzia costituzione Collegio consultivo tecnico (se obbligatorio)

Le sanzioni sono irrogate al soggetto responsabile autore della violazione, con vincolo di solidarietà ex art. 6, co. 3, L. 689/1981.

Allegati
Regolamento_vigilanza_contratti_pubblici_-_Delibera_448_-_11_11_2025
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Delibera_448_del_11_novembre_2025
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Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
E-Mail: operepubbliche@ance.it
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