
IL DDL “Bilancio per il 2026” (n. 1689) è, attualmente, all’esame dell’Aula del Senato, che ha posto la fiducia sul testo approvato della Commissione.
Tra le misure approvate, e rilevanti per le opere pubbliche, si segnala anzitutto l’estensione del meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (DL 50/2022) – in scadenza il 31 dicembre 2025 – fino alla fine dei lavori.
Si tratta di un risultato assai importante, fortemente atteso dagli operatori, che tiene conto anche dell’intensa azione associativa svolta a tal fine.
Di seguito, un’analisi delle principali novità di interesse ad opera della Direzione Legislazione Opere pubbliche, contenute nel DDL in commento.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), previo parere della Conferenza unificata Stato -Regioni – Città ed Autonomie locali, dovrà adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento un prezzario nazionale, che dovrà poi essere aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all’Allegato I.14 del Codice.
A tal fine, il MIT potrà avvalersi anche dell’attività del tavolo di coordinamento costituito presso il MIT e presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (vedi articolo 6 del predetto Allegato I.14), già assegnatario della funzione di ricognizione dello stato dei prezzari regionali, nonché della definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre anche a base dei prezzari regionali.
Il prezzario nazionale opererà quale strumento di supporto della definizione dei prezzari regionali, nonché dei prezzari speciali adottati previa autorizzazione dello stesso MIT e dovrà indicare, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Eventuali scostamenti da tali soglie, dovranno essere motivate in sede di adozione de prezzari.
L’obiettivo di tale misura è quello di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull’intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo, nonché coordinare la definizione dei prezzari, regionali e speciali.
In tale ottica, viene altresì istituito, presso il dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative dello stesso MIT, l’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, il quale dovrà svolgere attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali. Ciò, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei medesimi prezzari.
Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, il meccanismo di adeguamento dei prezzi, sulla falsariga di quello di cui all’articolo 26 del DL “Aiuti” (n. 50/2016), viene esteso fino alla data di fine dei lavori.
In tali casi, infatti, lo stato di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure a partire dal 1 gennaio 2026 e fino alla fine dei lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsto dalla normativa applicabile al contratto, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati previa autorizzazione quale del MIT, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, terzo periodo del Codice 36/2023. Ciò, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei predetti prezzari aggiornati saranno riconosciuti nella misura:
Per effetto delle modifiche sopradescritte, pertanto, il meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi – di cui al menzionato articolo 26 – accompagnerà finalmente i contratti di lavori pubblici con offerta entro il 30 giugno 2023 fino alla fine dei lavori, ossia in via strutturale. Si tratta quindi di un importante risultato per ANCE, che garantirà alle imprese maggiore certezza sulle contabilizzazioni dei futuri lavori e, quindi, maggiore capacità di programmazione.
L’articolo 99-ter in commento interviene altresì sul comma 12 dell’articolo 26 del predetto Dl “Aiuti” (n. 50/2022), in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 50/2022 (ossia, al 18 maggio 2022) le cui opere siano in corso di esecuzione (secondo periodo).
In particolare, con riferimento a tali fattispecie, viene disposta la proroga al 2026 del meccanismo di adeguamento dei prezzi, prevedendo l’applicazione di un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025).
Ciò, però, ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 18, comma 2, del cd DL “Asset”, n. 104/2023, convertito con Legge 136/2023.
Per questi interventi, infatti, viene previsto un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, in relazione agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l’adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali.
Tale adeguamento sarà calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.
Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni sopra descritte, le stazioni appaltanti potranno utilizzare:
a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.
Il comma 7 dell’articolo in commento prevede altresì che, quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come sopra determinate, “risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Resta in ogni caso ferma l’applicazione della normativa concernente il Fondo per le opere indifferibili (FOI), di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento, si prevede, infine, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettui una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei meccanismi di adeguamento dei prezzi sopra descritti.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato disposto il rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a 1.100 milioni di euro, di cui 600 milioni di euro per l’annualità 2026 e 500 milioni di euro per l’annualità 2027.
Le risorse stanziate costituiscono una prima, significativa risposta ai fabbisogni finanziari emersi negli ultimi mesi e dovrebbero assicurare la copertura integrale del quarto trimestre 2024, nonché la copertura di circa il 77% della prima finestra temporale del 2025 (gennaio–maggio 2025).
Permane tuttavia la necessità di individuare ulteriori risorse, stimate in circa 1,2 miliardi di euro, al fine di garantire la copertura finanziaria di tutto il 2025.
L’articolo 1, comma 623, del provvedimento in esame modifica, infine, la disciplina del premio di accelerazione, di cui all’articolo 126, comma 2, del Codice 36/2023, intervenendo sulle fonti di copertura finanziaria dello stesso.
Accanto alle somme disponibili nel quadro economico alla voce “imprevisti”, per effetto della modifica normativa viene ora consentito l’utilizzo, nel limite massimo del 50%, delle economie derivanti dai ribassi d’asta.
Resta invariato l’impianto della disposizione: il premio deve essere espressamente previsto nei documenti di gara, determinato secondo criteri oggettivi e predeterminati, ed è corrisposto a seguito del collaudo, a condizione della regolare esecuzione delle prestazioni e del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. È confermata, inoltre, la possibilità di riconoscere il premio anche in caso di proroga legittima del termine contrattuale, qualora l’ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.
Si precisa infine che resta ferma la disciplina del fondo per le opere indifferibili (FOI), di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Ciò, verosimilmente, al fine di salvaguardarne la destinazione vincolata.
****
Il provvedimento passerà poi all’esame della Camera e sarà approvato verosimilmente senza modifiche rispetto la testo in commento, essendo stata apposta la fiducia al primo ramo.
Si allega il testo al momento disponibile. Seguiranno ulteriori aggiornamenti, dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, che potrà comportare un eventuale aggiornamento della numerazione degli articoli.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.