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Audizioni e proposte, Governo e Parlamento

Lep e autonomia differenziata, l’Ance avverte: “Regole chiare, misurabili e uniformi per evitare nuove diseguaglianze”

17 Dicembre 2025
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La definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) rappresenta un passaggio cruciale e non eludibile nel percorso di attuazione dell’autonomia differenziata: non sono un ostacolo, ma un presupposto di unità e servono a impedire, in modo concreto, che l’autonomia differenziata porti a una disgregazione del Paese o a nuove diseguaglianze territoriali. L’obiettivo è assicurare che la differenziazione sia sostenibile e responsabile. Parte da questa considerazione l’audizione della vicepresidente dell’Ance, Paola Malaballa, presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, nell’ambito dell’esame del Disegno di legge delega n. 1623/S.

Le imprese edili e il bisogno di uniformità

Per l’Ance è essenziale che i Lep assicurino che la differenziazione sia sostenibile e responsabile. Le imprese del settore perano quotidianamente su scala nazionale, con attività che spesso attraversano i confini regionali. Per mantenere l’efficienza e la certezza del quadro normativo nel quale sono chiamate ad operare, è essenziale che trovino un set di regole, procedure e standard minimi che siano chiari e soprattutto uniformi. “Se ogni Regione avesse regole totalmente si creerebbe un quadro normativo ambiguo e disomogeneo, influendo negativamente sulla competitività complessiva del sistema imprenditoriale”, spiega la vicepresidente dell’Ance. C’è, poi, un ulteriore rischio: i Lep individuati nei diversi ambiti di materia presentano nature molto diverse. In particolare, per quelli che non si traducono in prestazioni amministrative direttamente misurabili, non sempre risulta chiaro quale sia la soglia minima uniforme garantita su tutto il territorio nazionale. Questa ambiguità rischia di creare incertezza sull’esercizio della potestà normativa regionale al di sopra dei Lep e di alimentare un aumento del contenzioso tra Stato e Regioni, compromettendo l’equilibrio del riparto di competenze. Da qui l’invito alla massima cautela: alcuni richiami normativi che il legislatore intende elevare a Lep, secondo l’Ance, dovrebbero essere prima aggiornati e riformati.

I punti centrali del settore delle costruzioni

 Di fondamentale importanza per il settore delle costruzioni è la determinazione dei Lep nella materia del governo del territorio che ricomprende l’urbanistica e l’edilizia. Si tratta di un ambito segnato da una forte arretratezza normativa – con una legge urbanistica nazionale risalente al 1942 e standard urbanistici fermi al 1968 – e da un’elevata conflittualità tra Stato e Regioni, come dimostrano le numerose leggi regionali dichiarate incostituzionali negli ultimi anni. Per l’Ance è corretto definire livelli minimi di prestazione della pubblica amministrazione per garantire uniformità sul territorio nazionale, ma senza sacrificare la possibilità per le Regioni di valorizzare le proprie specificità e intraprendere percorsi di sviluppo differenziati. Dall’esame degli articoli 17-20 del Ddl emergono tuttavia criteri direttivi che, secondo l’Associazione, non sempre appaiono sorretti da sufficiente chiarezza. In particolare:

  • In tema di pianificazione urbanistica, l’Ance ritiene che i Lep non debbano riguardare i contenuti dei piani urbanistici comunali. I Lep dovrebbero invece concentrarsi sulle garanzie procedimentali: tempi certi, individuazione del responsabile del procedimento, partecipazione e accesso alla documentazione.
  • Quanto agli standard urbanistici, l’Associazione esclude che possano essere qualificati come Lep senza una previa riforma del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, ormai anacronistico e non allineato agli indirizzi europei sulla rigenerazione urbana e il riuso del patrimonio esistente. Anche in questo caso, viene ribadita l’esigenza di flessibilità regionale.
  • Nel campo dell’attività edilizia, caratterizzato da un quadro normativo frammentato e incoerente, l’Ance chiede di chiarire quali siano le prestazioni minime effettivamente garantite dalla pubblica amministrazione. Alcuni principi contenuti nel Ddl, come la semplificazione dei mutamenti di destinazione d’uso in assenza di “variazioni significative del carico urbanistico”, appaiono troppo vaghi e rischiano di generare incertezza applicativa.

Ambiente, bonifiche ed economia circolare

Sulla tutela dell’ambiente e sull’economia circolare, l’Ance condivide l’importanza di definire Lep, ma avverte che non è sufficiente fare riferimento al solo Codice dell’ambiente. Negli ultimi anni, infatti, numerosi provvedimenti normativi e para-normativi hanno definito in modo puntuale requisiti e condizioni operative in materia di permitting ambientale, gestione dei rifiuti ed economia circolare, che devono essere adeguatamente considerati.

Particolare attenzione viene dedicata al tema delle bonifiche. L’Associazione condivide la necessità di fissare obiettivi territoriali per favorire la bonifica dei siti inquinati e la rigenerazione dei suoli degradati, anche alla luce delle criticità dell’attuale sistema, caratterizzato da eccessiva complessità, tempi lunghi e costi elevati. Appare senza dubbio importante definire dei livelli minimi di prestazione funzionali a garantire standard minimi uniformi di tutela ambientale e di recupero del territorio. In questo ambito, tuttavia, la definizione dei Lep dovrà necessariamente tenere conto della nuova Direttiva europea sul monitoraggio del suolo, che introduce un approccio graduale e basato sul rischio. Gli interventi di bonifica dovranno essere calibrati sulle caratteristiche specifiche dei siti e sul rischio effettivo per la salute e l’ambiente, evitando soluzioni standardizzate e non proporzionate. Principi che l’Italia sarà chiamata a recepire entro il 2028 e che, secondo l’Ance, non possono essere ignorati nella futura definizione dei Lep.

Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Relazioni Istituzionali e Affari Esteri
Tel. 06 84567 417 / 464
E-Mail: relazioniistituzionali@ance.it
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