
Rinvio decennale dell’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione da IVA delle prestazioni rese dagli Enti associativi a favore degli associati, dietro pagamento di un corrispettivo specifico, che diventerà quindi operativo solo dal 1° gennaio 2036.
Sino a tale data continuerà invece ad operare l’attuale esclusione da IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da Associazioni politiche, sindacali e di categoria, tra cui anche le Associazioni e gli Enti del sistema ANCE, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari.
Il rinvio è previsto dall’art.6 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n.186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”.
La proroga fino al 2036 dell’esclusione da IVA per gli Enti associativi appare molto positiva ed interessa direttamente anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE, qualora effettuino prestazioni ricadenti nell’attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi o contributi specifici e comporta differenti adempimenti ai fini IVA.
Il passaggio al nuovo regime di esenzione da IVA, si ricorda, sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2026 e, visto l’approssimarsi di tale scadenza, già nelle scorse settimane l’ANCE aveva comunicato alla rete associativa le prime indicazioni operative sull’eventuale applicabilità della disciplina IVA collegata all’esenzione, salvo proroghe.
E infatti, la proroga “lunga” dell’esclusione da IVA giunge a seguito di precise sollecitazioni sia del Senato sia della Camera, che già durante l’esame parlamentare del Provvedimento nei rispettivi pareri si erano espressi chiedendo al Governo di valutare un ulteriore rinvio della misura, come richiesto anche dall’ANCE.
Al riguardo, si ricorda che la norma, ora sospesa, sull’esenzione da IVA per le prestazioni rese dagli Enti associativi (cfr. i nuovi artt. 4 e 10, co.4-5, del DPR 633/1972) era stata emanata in risposta alla procedura d’infrazione n.2008/2010 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per violazione degli obblighi comunitari relativi alle operazioni escluse da IVA.
Nel corso del tempo, grazie anche all’intervento dell’ANCE, la disposizione è stata oggetto di diversi rinvii, fino all’ultimo differimento stabilito dall’art.3, co.10, del D.L. 202/2024, convertito nella legge n.15/2025, che aveva fissato la nuova decorrenza al 1° gennaio 2026.
Pertanto, questa nuova proroga dell’efficacia della disposizione al 1° gennaio 2036 consente alle Associazioni aderenti di evitare, in questo arco temporale, l’apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime.
Si ricorda, infatti, che a differenza delle operazioni escluse, quelle esenti da IVA concorrono a formare il volume d’affari dell’Ente e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l’apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell’operazione.
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