
Slitta di dieci anni l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione Iva applicabile alle prestazioni rese dagli Enti associativi a favore dei propri associati dietro pagamento di un corrispettivo specifico. Il nuovo sistema, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2026, diventerà operativo solo a partire dal 1° gennaio 2036. La proroga fino al 2036 dell’esclusione da Iva per gli Enti associativi appare molto positiva. Interessa direttamente anche le Associazioni aderenti al sistema Ance, qualora effettuino prestazioni ricadenti nell’attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi o contributi specifici e comporta differenti adempimenti ai fini Iva.
Fino a tale data continuerà, infatti, ad applicarsi l’attuale esclusione da Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da Associazioni politiche, sindacali e di categoria, tra cui anche le Associazioni e gli Enti del sistema Ance, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari.
La decisione di introdurre una proroga “lunga” giunge a seguito di precise sollecitazioni provenienti sia dal Senato sia dalla Camera dei Deputati che, nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento, avevano chiesto al Governo, nei rispettivi pareri, di valutare un ulteriore rinvio della misura, in linea con quanto richiesto anche dall’Ance.
Il rinvio è stato introdotto dall’articolo 6 del Decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”.
Il passaggio al nuovo regime di esenzione da Iva, si ricorda, sarebbe dovuto scattare il 1° gennaio 2026 e, visto l’approssimarsi di tale scadenza, già nelle scorse settimane l’Ance aveva comunicato alla rete associativa le prime indicazioni operative sull’eventuale applicabilità della disciplina Iva collegata all’esenzione, in assenza di ulteriori proroghe.
Si ricorda che la norma sull’esenzione da Iva per le prestazioni rese dagli Enti associativi, ora sospesa, era stata originariamente introdotta in risposta alla procedura d’infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, per la violazione degli obblighi comunitari in materia di operazioni escluse da Iva.
Nel corso del tempo, grazie anche all’intervento dell’Ance, la disposizione è stata oggetto di diversi rinvii, fino all’ultimo differimento stabilito dall’art.3, co.10, del Dl 202/2024, convertito nella Legge n.15/2025, che aveva fissato la nuova decorrenza al 1° gennaio 2026.
Pertanto, questa nuova proroga dell’efficacia della disposizione al 1° gennaio 2036 consente alle Associazioni aderenti di evitare, in questo arco temporale, l’apertura della partita Iva e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime. Si ricorda, infatti, che a differenza delle operazioni escluse, quelle esenti da Iva concorrono a formare il volume d’affari dell’Ente e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l’apertura della partita Iva, la fatturazione e la registrazione dell’operazione.
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