
“Mantenere suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare tutti gli aspetti di degrado del suolo, al fine di conseguire suoli sani entro il 2050”: è questo l’obiettivo che l’Unione Europea intende conseguire con la Direttiva 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo del 12 novembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 26 novembre scorso per far sì che i suoli UE possano fornire servizi ecosistemici, prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità e aumentare la resilienza a difesa dalle catastrofi naturali e in termini di sicurezza alimentare (art. 1).
Per fare questo, la Direttiva (art. 1):
L’ANCE ha svolto una intensa azione di sensibilizzazione sia in sede europea, sia in sede nazionale per garantire una normativa equilibrata e senza impatti sulla pianificazione territoriale ed urbanistica vigente.
Di seguito i principali contenuti di interesse del settore.
Monitoraggio e valutazione della salute del suolo
Ai fini dell’istituzione del nuovo sistema di monitoraggio, gli Stati dovranno suddividere il proprio territorio in Distretti del suolo, sotto la responsabilità di una o più autorità competenti ed Unità di suolo, sulla base dell’estensione geografica dei distretti del suolo stabiliti, del tipo di suolo e delle categorie di uso del suolo (articoli 4 e 5).
Il nuovo quadro di monitoraggio riguarderà, da un lato, la salute del suolo e, dall’altro, lo stato della sua impermeabilizzazione e rimozione (art. 6), intendendosi per tali rispettivamente.
– «impermeabilizzazione del suolo»: la copertura del suolo con materiale completamente o parzialmente impermeabile (art. 3, n. 18);
– «rimozione del suolo»: la rimozione temporanea o a lungo termine, totale o parziale, di suolo in un’area (art. 3, n. 20);
Resilienza del suolo
Di particolare interesse l’art. 12 che contiene una serie di principi di mitigazione del consumo di suolo. Nello specifico, gli Stati membri, fatta salva la loro autonomia per quanto riguarda la pianificazione territoriale, dovranno provvedere affinché, “in caso di nuova impermeabilizzazione del suolo o di nuova rimozione del suolo che rientrano nel consumo di suolo, siano rispettati i seguenti principi all’opportuno livello territoriale all’interno del rispettivo territorio:
a) evitare o ridurre il più possibile la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici, tra cui la produzione alimentare, mediante azioni volte a:
i) ridurre, quanto più possibile, la superficie di suolo interessata dall’impermeabilizzazione del suolo e dalla rimozione del suolo, in particolare incoraggiando il riutilizzo e la riconversione dei suoli impermeabilizzati, come gli edifici esistenti;
ii) selezionare le aree in cui la perdita di servizi ecosistemici sarebbe minima, in particolare le aree con suoli pesantemente degradati, come i siti dismessi (brownfields); e
iii) effettuare l’impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sul suolo, in particolare proteggendo i suoli circostanti o mantenendo l’impermeabilizzazione del suolo il più possibile reversibile;
b) cercare di compensare in misura ragionevole la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici, anche mediante il rendimento generato dai servizi ecosistemici, incoraggiando la deimpermeabilizzazione dei suoli impermeabilizzati e la ricostituzione delle zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo.”.
Gestione dei siti contaminati
La Direttiva dedica ampio spazio anche alla gestione dei siti contaminati e all’individuazione di quelli potenzialmente contaminati (Capo IV). In particolare, viene previsto che gli Stati membri, entro il 17 dicembre 2029, definiscano un approccio graduale e basato sul rischio per quanto riguarda:
a) l’individuazione dei siti potenzialmente contaminati (articolo 14);
b) l’analisi dei siti potenzialmente contaminati (articolo 15);
c) la valutazione del rischio in funzione del sito e la gestione dei siti contaminati (articolo 16).
Gli Stati membri dovranno, quindi, dapprima stabilire un elenco delle attività potenzialmente contaminanti, procedere ad una ricognizione dei siti potenzialmente contaminati e creare un registro degli stessi, che andrà aggiornato sistematicamente e dovrà riportare anche l’elenco di quelli contaminati.
Sotto il profilo procedurale, ciascuno Stato dovrà definire termini, regole e priorità delle analisi da svolgere per verificare l’effettiva contaminazione dei siti potenzialmente contaminati e, per quanto riguarda quelli contaminati, dovrà determinare cosa rappresenta un rischio “inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente” e la metodologia per la valutazione del rischio stesso.
Come più volte ribadito nel testo della Direttiva, l’obiettivo da perseguire è quello di mantenere a livelli accettabili i rischi per la salute umana e per l’ambiente, tenendo conto dei costi, dei benefici, dell’efficacia, della durabilità e della fattibilità tecnica a lungo termine delle diverse opzioni disponibili.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.