
Per accedere al Superbonus sisma rafforzato è sufficiente presentare la Dichiarazione di rinuncia al contributo sisma 2016, con la quale il contribuente attesta, tra l’altro, il possesso dei requisiti per ottenere i contributi per la ricostruzione.
Con la risposta alla FAQ del 19 dicembre, l’Agenzia delle Entrate, come sollecitato dall’Ance, ha risolto la criticità emersa a seguito della Risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025. Nel documento, infatti, si era prospettata la necessità di una procedura più complessa per beneficiare del cosiddetto Superbonus sisma rafforzato (previsto dall’articolo 119, comma 4-ter, del Dl 34/2020 – Legge 77/2020), caratterizzato da un aumento del tetto di spesa del 50% in alternativa ai contributi per la ricostruzione.
Secondo l’interpretazione contenuta nella Risoluzione 66/E, l’accesso all’agevolazione avrebbe richiesto una sequenza articolata di passaggi: la presentazione della domanda di contributo, la successiva valutazione da parte della Struttura commissariale e, solo in un secondo momento, la rinuncia espressa al contributo stesso. Tale impostazione, tuttavia, non trovava un esplicito riscontro nel testo normativo, né risultava coerente con la prassi amministrativa precedente, come chiarito dalla Risposta n. 662/2021, né con quanto indicato nella guida “Ricostruzione post-sisma Italia centrale e Superbonus 110%”, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016.
Alla luce delle possibili ricadute negative, l’Ance si è attivata per ottenere un chiarimento ufficiale, evidenziando come l’interpretazione contenuta nella Risoluzione 66/E avrebbe potuto compromettere sia la prosecuzione degli interventi di ricostruzione sia la posizione dei soggetti che, facendo affidamento sugli indirizzi amministrativi vigenti dal 2021, avevano già fruito del Superbonus sisma rafforzato, anche attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Con la FAQ n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha infine precisato che la compilazione della “Dichiarazione di rinuncia al contributo sisma 2016”, allegata al Decreto n. 300 del 13 luglio 2021, è sufficiente ad attestare il diritto soggettivo del contribuente al contributo. Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, essa consente al beneficiario di disporre del contributo stesso e, quindi, di rinunciarvi.
Di conseguenza, viene confermato che la formale rinuncia ai contributi, effettuata mediante il predetto modello, soddisfa i requisiti richiesti ai fini dell’applicazione del Superbonus sisma rafforzato, in linea con le richieste avanzate dall’Ance e con la prassi seguita dalla Struttura commissariale.
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