
Il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi a partire dall’anno 2024 costituisce reddito di lavoro autonomo imponibile, sia ai fini IRPEF che IRAP.
Questo, in sintesi, il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 6 del 16 gennaio 2026.
Il chiarimento viene sollecitato da un’associazione tra professionisti (commercialisti e avvocati) che – avendo acquistato, dal 2022 al 2025, crediti d’imposta da Superbonus 110% a un prezzo inferiore al valore nominale – chiede se il relativo differenziale (cd.agio) debba considerarsi imponibile.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la rilevanza impositiva del differenziale positivo – che scaturisce dalla differenza tra il valore nominale e il costo di acquisto del credito d’imposta – deriva dal principio di onnicomprensività, di cui all’art. 54 del Tuir, introdotto con la riforma del 2024 che ha modificato il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo (sullo stesso tema si era già espressa anche la R. 171/2025).
La norma, difatti, come sostituita dall’art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 192/2024, prevede che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra:
Per effetto di tale “nuovo” criterio, dunque, rientrano nel reddito di lavoro autonomo anche quei componenti che non derivano direttamente dalla prestazione professionale ma che sono comunque collegate alla gestione economica dell’attività, come, per l’appunto, l’acquisto dei crediti d’imposta originati da bonus edilizi.
E, nel caso di specie, ora la R. 6/2026 precisa che lo stesso meccanismo è applicabile anche ai fini IRAP.
Difatti, trattandosi di un’associazione professionale, la base imponibile del tributo segue quella del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 446/97, in base al quale i compensi, i costi e gli altri componenti reddituali si assumono così come rilevanti ai fini IRPEF.
Sancita la rilevanza fiscale del differenziale positivo, l’Agenzia delle Entrate ne chiarisce anche la decorrenza.
Si è detto, difatti, che il principio di onnicomprensività – da cui deriva l’imponibilità dell’agio – è entrato in vigore a far data dal 2024. In particolare, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 192/2024, il principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Partendo dal dato normativo, dunque, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che non assumono rilevanza reddituale i crediti d’imposta acquistati prima del 2024, i quali non sono da assoggettare a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.
Difatti, in base al principio di cassa, il costo di acquisto del credito rileva ai fini IRPEF nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta. Invece, il valore nominale del credito assume rilevanza al momento successivo dell’effettivo utilizzo in compensazione.
Dunque, per effetto di quanto sopra, i costi sostenuti dal 2024 dall’associazione per acquistare i crediti d’imposta da bonus edilizi rilevano per la determinazione del reddito prodotto. Il valore nominale del credito assume, invece, rilevanza nelle annualità successive al momento dell’utilizzo in compensazione, in base alle singole rate utilizzate per il pagamento delle imposte.
Non generano, per contro, reddito imponibile – né ai fini IRPEF né ai fini IRAP – i crediti acquistati fino al 2023, neppure se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi.
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