
A partire dal 2024 il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta legati ai bonus edilizi costituisce reddito imponibile, sia ai fini IRPEF sia ai fini IRAP. È questo il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 6 del 16 gennaio 2026, che fornisce importanti chiarimenti in merito al nuovo trattamento fiscale introdotto dalla riforma del reddito di lavoro autonomo.
Il chiarimento viene sollecitato da un’associazione tra professionisti (commercialisti e avvocati) che, nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025, aveva acquistato crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110% a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale. L’istanza chiedeva se il differenziale positivo tra valore nominale del credito e costo di acquisto (cosiddetto agio) dovesse essere assoggettato a tassazione.
Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate richiama il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, di cui all’articolo 54 del TUIR, come riformulato dal D.Lgs. n. 192/2024. Tale principio, già richiamato nella Risposta n. 171/2025, amplia la base imponibile includendo tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività professionale, anche se non direttamente riconducibili alla prestazione.
In base alla nuova formulazione normativa, il reddito di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra:
Alla luce di questo criterio, rientrano nel reddito imponibile anche componenti collegati alla gestione economica dell’attività, come l’acquisto dei crediti d’imposta da bonus edilizi. Nel caso esaminato, l’Agenzia precisa inoltre che il medesimo meccanismo opera anche ai fini IRAP: per le associazioni professionali, infatti, la base imponibile del tributo regionale coincide con quella del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 446/1997.
Definita la rilevanza fiscale dell’agio, l’Amministrazione finanziaria ne chiarisce anche la decorrenza temporale. Il principio di onnicomprensività si applica ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Di conseguenza, i crediti d’imposta acquistati prima del 2024 non assumono rilevanza reddituale e non sono soggetti a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.
In base al principio di cassa, il costo di acquisto del credito rileva fiscalmente nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, mentre il valore nominale del credito assume rilevanza nel momento dell’effettivo utilizzo in compensazione. Pertanto, per i crediti acquistati dal 2024 in avanti, i costi incidono sulla determinazione del reddito nel periodo di sostenimento, mentre il valore nominale emerge negli esercizi successivi, in funzione delle singole rate di compensazione utilizzate per il pagamento delle imposte.
Restano invece fiscalmente irrilevanti – anche se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi – i crediti d’imposta acquistati entro il 2023, che non generano reddito imponibile né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.
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