
Con il Dlgs 10/2026, che introduce il Testo unico in materia di IVA prosegue il percorso di attuazione della riforma fiscale, orientata anche alla razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, anche attraverso la redazione di numerosi testi unici.
Il nuovo decreto legislativo 10/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 del 30 gennaio, senza innovare la disciplina dell’imposta, compendia in modo organico, in 171 articoli suddivisi in 18 Titoli, nonché nelle Tabelle relative ai beni e servizi ad aliquota ridotta, tutta la normativa di riferimento dell’imposta sul valore aggiunto.
Il nuovo testo, che persegue l’obiettivo di superare la frammentazione normativa e garantire certezza del diritto, non ripropone solo le previsioni “generali” di applicazione dell’imposta riportate nel D.P.R. 633/1972 – cd. Decreto IVA), ma raccoglie, seguendo l’impostazione sistematica della direttiva 2006/112/CE, anche le altre disposizioni, presenti nei diversi testi che, nel corso del tempo, hanno integrato la disciplina dell’imposta.
Il testo, come stabilito dal decreto legge di “Proroga Termini” (art. 4 del DL 200/2025, approvato in via definitiva dal Parlamento ed in attesa di essere pubblicato in G.U.), entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Da quel momento, le fonti che hanno disciplinato l’imposta sul valore aggiunto saranno abrogate, con confluenza delle relative disposizioni nel nuovo testo unico.
Si tratta di un provvedimento che, perseguendo l’obiettivo della riorganizzazione, mette a punto, tra l’altro, anche una “ripulitura” di alcune norme attraverso l’eliminazione di riferimenti ormai non più attuali, e la loro sostituzione con disposizioni ormai consolidate.
A titolo esemplificativo nella tabella A, parte IV, del provvedimento, relativa all’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%, nei numeri 116), 117) e 118) sono andate a confluire le disposizioni di cui ai numeri 127-terdecies), 127-quaterdecies) e n. 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 che prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 % in caso di specifici interventi di recupero edilizio. In questa riscrittura, inoltre, il richiamo agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica che consentono di accedere all’aliquota agevolata tiene conto della diversa formulazione adottata dall’articolo 3, comma 1, del DPR 380/2001 rispetto a quella di cui all’articolo 31, comma 1, della legge n. 457/1978 ivi trasfusa.
Occorre dire che ogni nuovo articolo riporta nell’intestazione il richiamo normativo alla numerazione precedente e consente così di ricostruire l’impianto normativo facendo riferimento alle fonti “storiche”.
Di seguito si segnalano brevemente alcune misure di interesse generale, così come inserite nel testo del decreto legislativo, rinviando una disamina più completa delle disposizioni riguardanti l’IVA in edilizia alla tabella allegata:
Con specifico riferimento al settore delle costruzioni, in una tabella riepilogativa si riporta la nuova numerazione delle disposizioni di maggiore interesse, oltre agli attuali riferimenti normativi, che saranno utilizzati fino al 31 dicembre 2026.
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